La Cassazione con una sentenza del tutto innovativa, la n. 11097 depositata il 10.06.2020, ha ritenuto legittima l’azione risarcitoria promossa dal figlio contro il padre naturale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per essere stato trascurato dal genitore ed aver condotto una vita ben diversa da quella che avrebbe dovuto condurre se il padre avesse adempiuto agli obblighi genitoriali.
La novità della sentenza sta nel fatto che la richiesta viene presentata dopo quaranta anni dalla nascita, e nonostante il parere contrario del Tribunale e della Corte d’Appello per intervenuta prescrizione, la Suprema Corte ritiene che l’azione possa essere esercitata al momento del rinvenimento del genitore inadempiente.

La causa estremamente interessante, veniva promossa dal figlio, il quale citava in giudizio il padre, una volta conosciutane l’identità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che erano derivati dalla violazione degli obblighi genitoriali.
Il padre si costituiva resistendo ed eccependo la prescrizione.
Il Tribunale in primo grado faceva espletare una consulenza tecnica d’ufficio, ma alla fine rigettava la domanda compensando le spese.
Altrettanto la Corte d’Appello.

IL PREGIUDIZIO SUBITO

Il figlio danneggiato conveniva a questo punto il padre anche davanti la Corte Suprema lamentando che i giudici, i quali  si erano occupati della questione, non avevano ammesso né l’interrogatorio, né le testimonianze al fine di dimostrare il pregiudizio che egli aveva subito dalla mancanza della figura paterna.
Il ricorrente sosteneva che i testi avrebbero facilmente dimostrato con le loro deposizioni come l’interessato non avesse potuto proseguire gli studi, non fosse in grado di sostenere i costi di una vita adeguata, e avesse subito rilevanti pregiudizi per le carenze affettive e le sofferenze patite per la condotta omissiva paterna.
Le prove sarebbero state finalizzate a dimostrare il disinteresse del padre nei confronti del figlio per il periodo intercorrente dalla nascita di quest’ultimo, avvenuto negli anni ’70 ed il 2013 quando venne avviata la prima causa, dopo la ricerca del figlio ed il ritrovamento del padre naturale.
L’interessato rilevava di aver subito un pregiudizio rilevante e non solo sotto il profilo di danno morale, ma anche con riferimento all’attuale insoddisfacente situazione lavorativa ed al fallito tentativo di laurearsi.
Tuttavia sia il giudice di primo che di secondo grado, negavano all’interessato il risarcimento del danno morale, ritenendo che il fatto illecito sarebbe stato subito nell’adolescenza e dunque pur sussistendo i pregiudizi, proiettati anche nell’età adulta, le sofferenze scaturivano da una sequenza di illeciti istantanei e quindi ai sensi dell’art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno morale sarebbe comunque prescritto.

IL DIRITTO AL TENORE DI VITA

Inoltre la Corte d’Appello aveva male interpretato secondo il ricorrente, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale scambiandolo soltanto per una domanda di maggior contribuzione economica, ma trascurando che l’obbligo di assistenza del figlio non aveva un contenuto determinato, come nel caso degli alimenti, bensì faceva riferimento alle effettive esigenze del figlio ed alle condizioni patrimoniali e sociali del genitore.
Il figlio in sostanza avrebbe avuto diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori, diritto che nella vicenda in esame il padre avrebbe inibito al figlio, negandogli in particolare un congruo inserimento sociale e lavorativo, pur essendo consapevole dell’esistenza e della nascita.
In sostanza il genitore non si sarebbe sottratto soltanto alle esigenze alimentari, ma aveva provocato per il ricorrente la perdita delle chances lavorative in rapporto soprattutto alla parità con i fratelli.
Tale circostanza costituiva un illecito permanente e con effetti permanenti, in quanto mai cessato e quindi non poteva considerarsi prescritto il diritto del figlio trascurato.
A ciò andava aggiunto il danno esistenziale, in quanto il padre si sarebbe fin dalla nascita disinteressato al figlio a differenza degli altri fratelli e da ciò ne era derivato appunto un danno esistenziale, non patrimoniale, non essendo condivisibile la tesi della Corte d’Appello secondo la quale, essendo vissuto il giovane sempre senza il padre, all’età di circa quaranta anni, si sarebbe dovuto ormai adattare alla propria condizione.
Di contro la consulenza tecnica d’ufficio espletata aveva dimostrato i contenuti del disagio, espresso dal periziando ed il diritto al risarcimento, nel caso in cui fosse stato confermato il costante e continuo rifiuto del padre di prestare l’assistenza dovuta e comunque la sottrazione ai doveri correlati alla paternità, il pregiudizio strettamente correlato al totale stato di abbandono ed il disinteresse del padre dalla nascita in poi.

LA RIVISITAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE

La Corte Suprema non condivideva la tesi del Tribunale e della Corte d’Appello, affermando che i fatti allegati dal ricorrente rientravano in un danno istantaneo ad effetti permanenti.
La Corte Suprema riteneva che si era in presenza di un danno “endofamiliare” e cioè di un genus di danno sviluppatosi negli ultimi decenni tramite il dovuto superamento della concezione della famiglia come istituto pubblicistico sostanzialmente intangibile ai fini della  tutela risarcitoria.
Si è viceversa ormai pienamente riconosciuto che sotto l’aspetto del diritto i rapporti familiari sono relazioni interpersonali, ove, come in tutte le altre relazioni, ben può accadere che uno tra i soggetti coinvolti le conduca in maniera giuridicamente non corretta.
In sostanza il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art.li 147 e 148 c.c.) è connesso esclusivamente alla procreazione e a tale indicazione del codice non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo o etico.
Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli art.li 2 e 30 della Costituzione di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione del riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
Del tutto irrazionale infine, rileva la Cassazione, è l’affermazione del giudice dell’appello, per cui viene escluso che il figlio sia stato danneggiato dal disinteresse paterno, in sostanza perché si sarebbe a ciò abituato.
In tal modo si svuota l’illecito endofamiliare e si neutralizza il diritto risarcitorio tramite l’asserto che un totale disinteresse non possa mai provocare danni, essendo il figlio abbandonato sempre vissuto nel disinteresse del padre e quindi nulla avendo perso, per non aver mai avuto nulla.

PRESCRIZIONE

Quanto alla prescrizione la Cassazione rilevava che, poiché il fatto illecito aveva carattere permanente, il pregiudizio non poteva ritenersi consumato al solo momento iniziale, ma andava tenuto conto del momento finale e cioè della cessazione del fatto generatore del danno. Bisognava far riferimento in sostanza ad un pregiudizio continuo che perdura nel tempo sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e  nella quale è ravvisabile la violazione del diritto del figlio.
Conseguentemente lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni, la cui ragione parte dall’inizio del fatto illecito generatore del danno e persiste nel tempo.