A differenza di quanto statuito in tema di divorzio con la sentenza n° 11504/2017 che prevede la perdita per l’ex moglie all’assegno ove questa abbia un adeguato reddito proprio, nella separazione tale principio non opera affatto, dovendosi sempre far riferimento al tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale.

Il 28 Novembre 2017 la Corte di Cassazione è tornata sulla vexata quaestio del diritto o meno della moglie all’assegno di mantenimento rapportandolo al pregresso tenore di vita.
La Corte ha precisato con nettezza la differenza dei criteri che si devono utilizzare in sede di divorzio per la determinazione dell’assegno (nessun diritto se sussistono redditi adeguati) e viceversa i criteri in tema di separazione (diritto a mantenere il pregresso tenore di vita).
La questione nasceva dall’impugnazione avanti la Corte di Cassazione delle sentenze di I e II grado con le quali il Tribunale e poi il giudice di appello, avevano rigettato la richiesta della donna di ottenere un assegno di mantenimento laddove era provato che questa svolgesse attività lavorativa retribuita di estetista.
Conseguentemente secondo il Tribunale e la Corte d’Appello, la donna non si trovava nella situazione legittimante il diritto al mantenimento in rapporto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

LA SUFFICIENZA DEL REDDITO

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la domanda.
Infatti i Giudici di appello avevano escluso il diritto all’assegno per la moglie separata sul presupposto che quanto da lei guadagnato fosse “sufficiente per il suo mantenimento”.
Nel valutare l’adeguatezza dei redditi la Corte d’Appello tuttavia, non ha tenuto conto del principio ribadito anche di recente dalla Cassazione (Cass. n° 12196/17), secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
Conseguentemente i “redditi adeguati” a cui va rapportato ai sensi dell’art. 156 c.c. l’assegno di mantenimento in sede di separazione a favore del coniuge (ovviamente ove non sussista l’addebito della separazione che esclude tale diritto) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in precedenza.
Tale diritto a mantenere il tenore di vita in costanza di matrimonio deriva dal fatto che, anche durante il periodo di separazione, rimane attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la separazione.
Quest’ultima comporta soltanto la sospensione degli obblighi di natura personale, di fedeltà, di convivenza e collaborazione, mentre continua a sussistere l’obbligo di partecipazione economica in favore dell’altro coniuge scaturente dal dovere dell’assistenza materiale.
Tale partecipazione economica secondo la norma deve rapportarsi al tenore di vita goduto in precedenza.
Conseguentemente anche se la moglie ha un lavoro, ciò di per sé, non basta ad escludere il suo diritto al mantenimento in quanto ove il tenore di vita le permetteva un reddito superiore, su tale base verrà determinato l’obbligo di integrazione del mantenimento da parte del marito in favore della donna.

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