È molto frequente, nelle situazioni di crisi coniugale, allorchè gli interessati debbano scindere il rapporto di coniugio, che avanzino vicendevolmente pretese di natura patrimoniale,  talvolta ricomprendenti la richiesta di restituzione di beni immobili o di rilevante importanza economica.

Diciamo subito che, nell’ambito del matrimonio, in genere il coniuge economicamente più solido, provvede a elargire alla famiglia ed all’altro coniuge somme anche rilevanti, talchè, al termine del rapporto ed al momento della crisi e dei contrasti susseguenti, il presunto creditore ne chiede la restituzione.
Tuttavia la giurisprudenza costante esclude tale diritto in quanto il denaro trasferito tra coniugi non viene considerato un finanziamento, come avviene tra estranei, ma soltanto come un sistema per far fronte all’onere della mutua assistenza e della solidarietà reciproca, che costituisce un elemento necessario ed una delle obbligazioni principali del matrimonio ex art.143 c.c.
Dunque nell’ambito della separazione dei coniugi non è possibile richiedere all’altro coniuge la restituzione delle somme versate, in quanto la domanda verrebbe respinta dal Tribunale (ex multis Cass. n°12251/09).
Unica possibilità di derogare a tale principio è quella in cui il mutuo concesso da un coniuge all’altro, venga  regolamentato per iscritto prevedendosi espressamente che, in caso di separazione degli interessati, le somme ricevute debbano essere restituite (Cass. n°23713/12).
A parte alcune sentenze contrastanti, comunque il principio generale è che, anche le migliorie effettuate nella casa coniugale a spese di uno dei coniugi, non debbano essere rimborsate in caso di crisi del matrimonio, neanche quindi in caso di separazione (Cass. n°10942/15).

Donazioni in vista del matrimonio

Del tutto diversa è la questione allorchè la donazione ad uno dei coniugi non avvenga durante il matrimonio, bensì prima dello stesso, ma in vista della futura unione.
L’articolo 785 del codice civile, (donazione in riguardo di matrimonio), espressamente prevede che “La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finchè non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa nullità della donazione …”
La questione che è stata posta all’attenzione della Corte di Cassazione  decisa con la sentenza n°14203 pubblicata il 07/06/2017 affrontava proprio il caso nel quale il nubendo aveva intestato una parte di un fabbricato alla futura moglie, alla quale era sentimentalmente legato, per adibire detto immobile a futura abitazione coniugale.
Proprio per questo il futuro marito  aveva dato corso all’acquisto del fabbricato oggetto di causa, provvedendo integralmente al pagamento del prezzo ed intestando l’immobile alla donna.
Successivamente era venuto meno il fidanzamento e quindi, non essendo intervenuto successivamente il matrimonio in vista del quale era stato acquistato il bene, la donazione era, secondo il punto di vista di lui, da reputarsi inefficace.
La donna si costituiva in giudizio e contestava la versione dei fatti del mancato marito, assumendo che in realtà, durante la relazione sentimentale, la stessa aveva collaborato nella gestione dell’attività di ristorazione con il compagno e, quando era stato acquistato l’immobile, erano già scadute le pubblicazioni del matrimonio, né erano state più rinnovate, cosicché andava escluso il riferimento dell’acquisto effettuato, al futuro matrimonio.

La donazione obnuziale

La domanda dell’aspirante marito deluso veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello ritenendo che, nel caso in esame non si era in presenza di una donazione obnuziale, bensì di una donazione indiretta, nella quale non era stato donato l’immobile alla donna, regolarmente acquistato con una compravendita, bensì al più la somma per acquistarlo.
L’uomo presentava quindi ricorso alla Corte suprema rilevando che, avevano sbagliato i giudici in quanto non vi era dubbio che la donazione fosse stata effettuata solo ed esclusivamente per destinare l’immobile a casa coniugale.
Quindi avevano errato i giudici nel ritenere che l’istituto giuridico corrispondesse ad una donazione indiretta e non ad una donazione obnuziale.
D’altra parte per nessun motivo egli avrebbe acquistato l’immobile intestandolo alla futura moglie, se non proprio per destinarlo ad abitazione e, dal momento che il matrimonio non vi era stato, non c’era alcun motivo di non dichiarare inefficace la donazione.
Tra l’altro rilevava l’interessato, secondo la giurisprudenza anche della Cassazione, l’annullamento del matrimonio previsto dalla norma, veniva equiparato alla mancata celebrazione, esattamente come nel suo caso.
Quindi egli aveva sicuramente diritto a recuperare l’immobile.

Il rigetto della domanda

La Cassazione riteneva di adeguarsi a precedenti pronunce rilevando che, per aversi “donazione in riguardo di matrimonio”, (cosiddetta donazione obnuziale), è necessario che l’atto faccia riferimento ad un matrimonio ben individuato ed indicato nell’atto di cessione o in altro atto equiparato.
Così è da escludere che rientri nello schema dell’articolo 785 c.c. l’attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica e soggettiva  del matrimonio, ma senza alcun riferimento specifico.
Dunque riteneva  il collegio che la normativa sulla donazione obnuziale, essendo un negozio formale tipico, caratterizzato dalla espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro a ben determinato matrimonio, fosse incompatibile con l’istituto della donazione indiretta.
Infatti nel caso specifico l’immobile era stato acquistato, ed intestato alla futura  moglie, sia pure con denaro dell’altro interessato, ma tale circostanza di per sé non poteva portare alla inefficacia dell’acquisto.

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