Il fenomeno estremamente ricorrente, di matrimoni fittizi, stipulati da giovani donne con soggetti estremamente anziani, talvolta dementi, per accedere alla successiva pensione di reversibilità era divenuto talmente diffuso,  da costringere il Governo ad emettere il Decreto legge n° 98/2011 finalizzato ad evitare frodi alla collettività.
La Corte Costituzionale tuttavia con la sentenza n° 174 del 15/06/2016 ne ha dichiarato l’illegittimità.

Al nostro studio è capitato più volte di doverci occupare di matrimoni più o meno fraudolenti tra una giovane, in genere straniera, ed un anziano non infrequentemente affidato alle cure della donna.
Le situazioni possono essere le più disparate, ma il finale è sempre l’utilità che la giovane trae dal matrimonio sia in termini economici che ereditari, talvolta anche solo per motivazioni connesse con l’acquisizione della cittadinanza, ma quasi sempre con il fine di acquisire la pensione di reversibilità dopo la morte dell’anziano.

LA BADANTE DEL FUTURO MARITO

Alcune giovani, che vengono assunte dai parenti per provvedere alla cura ed all’assistenza dell’anziano, vengono attratte ovviamente dalla possibilità di acquisirne il patrimonio e percepire vita natural durante (a carico della collettività) il relativo trattamento pensionistico di reversibilità dopo la scomparsa dello “sposo”.
Non è difficile acquisire la fiducia del propria assistito, convincerlo fraudolentemente di essergli legate, manifestando una propria disponibilità fisica, per convincerlo a stipulare il matrimonio in sede civile.
Talvolta i figli recandosi a trovare il padre, scoprono con raccapriccio la novità dell’avvenuto matrimonio con la badante, con tutte le conseguenze sul patrimonio e sui diritti ereditari e non è affatto semplice sotto il profilo giuridico, richiederne l’annullamento, pur evidenziando l’approfittamento dello stato psichico dell’interessato.
In altri casi sussiste alla base un vero e proprio disegno criminoso, talvolta organizzato anche con il fidanzato della giovane, (e pensiamo ad un altro caso) la quale dopo il matrimonio e la convivenza di circa un anno e dopo essersi fatta intestare titoli e beni immobili, presentava candidamente al Tribunale la domanda di separazione (solo con il divorzio in assenza di mantenimento si perde il diritto alla reversibilità) liberandosi dell’anziano ormai scomodo e privo di beni.
In altre ipotesi invece vi è proprio un accordo sottostante con l’anziano, il quale in cambio di benefici di vario genere, è disposto a contrarre il matrimonio anche solo sulla carta facendo acquisire tutti i diritti connessi al rapporto di coniugio alla donna.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Il danno maggiore tuttavia viene posto a carico della collettività.
Infatti una donna giovane che sposa un soggetto molto anziano titolare magari di un rilevante trattamento pensionistico, alla morte di questi acquisisce il diritto a percepire la pensione di reversibilità a vita.
Ricordiamo che la reversibilità è stata introdotta in Italia nel 1939 con la legge n° 1272 per tutelare le vedove (le donne sono sempre vissute più degli uomini) e per garantire che queste non avendo un proprio reddito, restassero prive dei mezzi di sussistenza o comunque tali da permettere loro il pregresso tenore di vita.
In assenza di figli (il coniuge con due o più figli a carico può percepire anche la pensione per intero) normalmente viene corrisposto il 60% del trattamento relativo al defunto.
In concreto una donna di 25 anni che acquisisce il diritto di reversibilità su una pensione originaria di € 2.000,00, percepirà € 1.200,00 mensili per tutta la sua vita futura probabile e cioè per 60-70 anni.
È facile comprendere l’enorme pregiudizio e l’esborso economico estremamente rilevante a carico della collettività dato l’elevato numero di casi simili a quelli di cui si parla.

L’INTERVENTO LEGISLATIVO

Per cercare di porre un freno a tali situazioni che si stavano allargando a macchia d’olio, nel 2011 veniva promulgato all’interno del decreto legge n° 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15/07/2011 n° 111), l’art. 18 che testualmente prevedeva “con effetto sulle pensioni decorrenti dal 01/01/2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti…. è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età fra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10”.
Quindi in sostanza se l’anziano moriva dopo due anni, la vedova avrebbe percepito soltanto il 20%.
Tale decurtazione non si sarebbe operata in presenza di figli minori studenti o inabili.
Tale intervento legislativo in effetti risolvere tutti i tentativi più o meno fraudolenti di matrimoni combinati ed ovviamente era posta a tutela della collettività.

L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sentenza della Corte Costituzionale che invero ha trovato ben poco eco sui mass media, ha annullato invece la norma, ritenendola illegittima.
La Consulta infatti ha censurato la ratio e la misura legislativa restrittiva che risiedeva nella presunzione che i matrimoni contratti da chi avesse più di settant’anni con una persona di venti anni più giovane, traesse sempre origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario e della collettività.
La Consulta ha in sostanza ritenuto (nel solco di precedenti orientamenti similari) che la normativa violi i fini solidaristici e di tutela dei soggetti più deboli.

ECCESSO DI GARANTISMO

Questo eccesso di garantismo della Corte Costituzionale è stato tuttavia criticato da molte parti evidenziandosi come appaia ben poco tutelabile la situazione della ragazza che sposa un ottantenne più o meno sprovveduto e più o meno cosciente attendendo che muoia per mettere le mani sulla reversibilità a vita, in danno della collettività.
Forse la Consulta non ricorda che a differenza di altri Stati, in Italia per ogni € 100,00 di spesa sociale, ne vengono versati dalla collettività € 60,00 in pensioni, mentre la media europea è a circa 45.
Per riferirci alla reversibilità, in Europa si spendono per tali voci pensionistici la metà di quanto spendiamo in Italia ed in più parti ci si comincia ad allarmare nel pensiero che simili sotterfugi potranno anche essere ora utilizzati per le finte unioni omosessuali, ove la formalizzazione dell’unione è realizzabile in modo molto  semplice avanti l’Ufficiale dello stato civile.

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