Sono stati ridotti del 40 per cento gli importi del diritto camerale annuale per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate al Repertorio Economico Amministrativo (Rea).
È quanto stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, dal Decreto n. 90/2014 sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, convertito in Legge n. 114/2014.
Riduzione del 40 per cento, ecco cosa cambia
Con la Legge che ha riformato la Pubblica Amministrazione, la n. 114/2014, il Governo Renzi ha introdotto una riduzione del 40 per cento, a partire dal gennaio 2016, per il diritto camerale.
Si tratta di un tributo versato, ogni anno, dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate al Repertorio Economico Amministrativo. Secondo quanto previsto dalla legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, il diritto previsto dall’articolo 18 della Legge n. 580 del 1993 subirà (e ha in gran parte già subito) le seguenti riduzioni: del 35 per cento nel corso del 2015, del 40 per cento nel corso del 2016, del 50 per cento nel corso del 2017.
L’obiettivo, quindi, è quello di dimezzare, entro il prossimo anno, la tassa prevista per l’iscrizione alle diverse Camere di Commercio italiane. Per l’anno in corso, si calcola che il risparmio medio per azienda sarà di circa 49 euro. A sottolineare le luci e le ombre di questa novità è stato Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, che ha sì posto l’accento sul vantaggio implicito per le imprese (una boccata d’ossigeno) ma ha anche evidenziato che alla riduzione corrisponderà necessariamente un calo dei servizi gratuiti che le Camere di Commercio hanno da sempre offerto alle imprese.
Focus sugli importi per il 2016
Ma quanto ammonta, dopo le novità introdotte dal Governo Renzi, il tributo relativo al diritto camerale per le imprese? A dirlo è, con una nota dello scorso 22 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le imprese individuali, parliamo quindi di piccoli imprenditori, il tributo è stimato in 52,80 € e 10,56 euro importo unità locale. Per le società semplici, invece, quelle iscritte con la qualifica di impresa agricola, è pari a 60,00 € – Unità locale 12,00 €.
Per le società semplici non agricole o inattive 120,00 euro – 24,00 euro, mentre per le società tra professionisti si attesta a 120,00 € e 24,00 €.
Per quanto riguarda unità locali o sedi secondarie di imprese estere il diritto camerale è pari a 66,00 €, mentre per i soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo – REA il versamento, pari a 18,00 €, è relativo alla sola sede. Per tutti quei soggetti non compresi nell’elenco, scrive il Ministero nella nota, l’importo – calcolato considerando come base imponibile il fatturato dell’impresa – parte da 130 euro per le imprese inserite nella prima fascia.
Come pagare il diritto camerale
Per il versamento di questo tributo è possibile fare riferimento all’apposito modello F24, indicando “Imu e altri tributi locali” alla voce relativa alla denominazione della sezione.
Tra i dati da inserire il codice tributo, quello dell’ente al quale viene versato il diritto camerale, il codice fiscale (attenzione a non confonderlo con la partita iva del professionista o della società), i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’impresa.
Un aiuto per compilare al meglio il modulo arriva dal sito guidafisco.it, una pratica e operativa guida on line che aiuta a fare chiarezza sugli aspetti più complessi della burocrazia, portando luce, ad esempio, anche nella giungla dei codici facendo distinzione tra il codice tributo 3850, quello interessi 3851 o quello sanzione 3852.
Chi può non pagare?
Esistono alcune imprese esentate dal pagamento del diritto camerale. Si tratta di quelle con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Delle imprese soggette alle altre procedure concorsuali.
Di quelle individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
Di società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.
Delle società cooperative che cessano di essere soggette all’obbligo del pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa.