L’Assemblea dei delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi a Roma, ha approvato un deliberato (di seguito), proposto dalla Commissione Oua Diritto Civile, che verrà inviato a tutti i parlamentari in vista del prosieguo dell’esame del ddl Concorrenza.
Per Mirella Casiello, presidente Oua, «La partita sul ddl Concorrenza non è chiusa. L’immobilismo e le vecchie rendite di posizione non possono bloccare la battaglia per il rilancio della competitività del Paese. Sul fronte delle semplificazioni, così come già proposto per le autentiche degli atti nella negoziazione assistita, gli avvocati hanno già presentato e presenteranno diversi emendamenti».
«Dalla prossima settimana – conclude Casiello – presidieremo l’attività dei deputati e, poi dei senatori, nelle Commissioni, ricordando anche che la concorrenza vera si basa sia sulle semplificazioni sia sulla qualità dei servizi, sulla quale gli avvocati sono una garanzia. L’Oua è in prima linea su tutti e due questi fronti».
Entrando, quindi, nel merito del deliberato, l’Oua sottolinea, appunto, come l’attuale formulazione del ddl Concorrenza preveda, “nella redazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziari (art.30), nulla innovando però circa la necessità della forma notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) per l’iscrizione nel registri delle imprese dei negozi che comportino il trasferimento di proprietà o il godimento di aziende o rami di esse”.
L’Oua, quindi, denuncia come, la “prescrizione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio generi attualmente solo una mera duplicazione di costi per il cliente, che deve, ‘sopportare’ così il costo di due professionisti (avvocato e notaio: quest’ultimo per la sola autentica delle sottoscrizioni e per la formalità dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese)”.
Quindi, si propone che gli avvocati, possano autenticare le sottoscrizioni “apposte a contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda, poiché essi sono sottoposti agli stessi obblighi di verifica e segnalazione di operazioni sospette che il legislatore richiede oggi ai notai, e perché tali negozi giuridici fanno parte della loro attività professionale quotidiana”.