Per ciò che riguarda la casa coniugale, espressamente l’art. 337 sexies introdotto dal D.Lgs. n. 154/13 nel codice civile, stabilisce che, il godimento della casa familiare deve essere attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.
La giurisprudenza ha chiarito in maniera assolutamente univoca che la compressione del diritto di proprietà e quindi l’estromissione dalla casa del coniuge proprietario in favore dell’altro, con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi, può essere statuita dal Tribunale (prima dal Presidente e poi con la sentenza finale) solo appunto nell’ipotesi in cui sussistano figli privi di autonomia.
In tutti gli altri casi il magistrato non emetterà alcun provvedimento in tema di assegnazione della casa che resterà al legittimo proprietario.
La norma prevede espressamente che dell’assegnazione il giudice ne deve tener conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando il titolo di proprietà. Inoltre statuisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non la abiti, o cessi di abitare stabilmente nell’alloggio o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La trascrizione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria dei R.R.I.I. è di estrema importanza, laddove ben potrebbe accadere che in seguito intervengano diritti di terzi, (per esempio creditori o Equitalia che tentino di iscrivere ipoteca sull’immobile), ovvero sussistano atti di alienazione del proprietario o comunque emergano pretese di terzi sull’immobile.
IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
Normalmente si equipara l’assegnazione della casa familiare al diritto di abitazione previsto dall’art. 1022 c.c. ed al diritto di uso ex art. 1021 c.c. per i beni mobili ivi contenuti.
In realtà tali configurazioni non colgono l’essenza del diritto: basti pensare alla temporaneità dei provvedimenti del giudice che possono essere mutati con il procedimento di revisione per cogliere la differenza con gli istituti del codice civile.
Il provvedimento di assegnazione ormai viene considerato come costitutivo di un diritto atipico di abitazione che sostanzialmente comporta il diritto di abitare l’alloggio e di mantenere tutti i beni siti all’interno, (salvo i beni personali dell’altro coniuge che dovrà allontanarsene nel tempo statuito dal giudice), con l’obbligo per il beneficiario di pagare gli oneri condominiali ordinari (quelli straordinari riguarderanno i proprietari) e gli oneri fiscali secondo l’attuale normativa.
CONVIVENZA CON I FIGLI
L’assegnazione della casa coniugale, dunque è un provvedimento che può essere assunto per giurisprudenza ormai assolutamente costante, soltanto in favore del coniuge con il quale siano stati collocati i figli e con il quale convivono i figli minori e maggiorenni non autonomi.
Una volta che tale presupposto venga meno, di norma deve prevalere il titolo di proprietà e quindi applicarsi la normativa generale.
Potrà perciò rivendicare il proprio bene anche il marito estromesso dall’alloggio, una volta che i figli siano divenuti autonomi ed indipendenti.
La nozione di convivenza con i figli, rilevante dal punto di vista dell’assegnazione della casa, comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi, ma il diritto di assegnazione va escluso quando il figlio torna solo saltuariamente presso l’abitazione, per esempio per le vacanze, ipotesi nella quale si configura invece un semplice rapporto di ospitalità.
In tal caso il Tribunale non provvede all’assegnazione della casa
INGIUSTIZIA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
Se la normativa ovviamente è finalizzata alla tutela dei figli attribuendo la casa al genitore con il quale questi vanno a vivere, (tecnicamente ove vengono collocati) resta il problema che, in talune ipotesi, il provvedimento di assegnazione dà luogo ad ingiustizie sostanziali.
Si pensi all’ipotesi in cui il fallimento dell’unione coniugale sia imputabile alla donna, per esempio per una relazione extra coniugale e tuttavia i bambini, stante la tenera età, rimangano collocati presso questa, con la conseguenza che la casa coniugale viene assegnata al coniuge colpevole con estromissione del marito, per di più talvolta costretto a pagare un mutuo per lungo tempo successivo alla separazione.
Si pensi ancora all’ipotesi piuttosto frequente nella quale la casa sia intestata esclusivamente al marito e questi, in età non più giovanile, decida di abbandonare la moglie per una relazione con altra compagna. Situazione nella quale, in assenza di figli minori o non autonomi, dovendosi privilegiare il titolo di proprietà, la donna sarà costretta a lasciare l’alloggio nel quale è vissuta per decine di anni.
Ciò in quanto la normativa non prevede il diritto di assegnazione per il coniuge incolpevole o privo di redditi adeguati anche se in età avanzata.
La Cassazione più volte interpellata su questi punti ed in particolare sulla prima situazione ha precisato che dovendo scegliere fra il minor male, (pregiudicare il diritto dei figli o pregiudicare il diritto del coniuge incolpevole) deve necessariamente scegliersi la soluzione meno onerosa, tutelando la prole, pur nella piena consapevolezza di commettere una ingiustizia sostanziale.
L’ESTROMISSIONE DALLA CASA PER INTERVENUTA AUTONOMIA DEI FIGLI
Un’altra situazione molto frequente, è quella nella quale il marito estromesso dall’alloggio, dopo che i figli divengano autonomi e quindi in età abbastanza avanzata della moglie, richieda a questa la restituzione dell’alloggio, venendo meno i presupposti che le avevano dato diritto all’assegnazione.
In questo caso, i tribunali tendono a compensare la perdita rilevante per il coniuge costretto a rilasciare l’alloggio, disponendo o aumentando l’assegno di mantenimento.
Ciò in quanto l’acquisizione dell’immobile in favore del marito comporta sicuramente uno spostamento economico in suo favore e quindi un aumento del reddito tale da giustificare l’attribuzione di un assegno magari prima inesistente.
Vanno anche ricordati quei casi in cui l’immobile è cointestato; una volta che venga revocato il provvedimento di assegnazione, bisognerà dar corso al provvedimento teso allo scioglimento della comunione sull’immobile, azione che dovrà essere proposta separatamente ex art.li 1111 c.c. ed ex art.li 784 e seg.ti c.p.c., sostenendo i rilevanti oneri delle certificazioni notarili, della Consulenza Tecnica d’Ufficio ed attendendo i lunghi tempi dei Tribunali, che assegnerà la casa in proprietà all’uno o all’altro previo pagamento del valore, ovvero provvederà alla vendita al migliore offerente, distribuendo il ricavato.
E SE LA CASA SI DIVIDE?
Recentemente, dati i valori degli immobili, e considerando che i problemi maggiori nell’ambito del processo di separazione o divorzio, ma anche la crisi della convivenza more uxorio con figli, sussistono proprio sulla casa coniugale, i tribunali, allorché ci si trovi in presenza di un alloggio di grandi dimensioni, con determinate caratteristiche e con gli accessi separati, può disporre la divisione in natura dell’immobile, vale a dire attribuendo una parte della casa ad un coniuge ed una parte della casa all’altro coniuge.
Tali statuizioni estremamente avversate ovviamente dal coniuge che ha diritto all’assegnazione dell’alloggio, hanno trovato maggior favore dopo la normativa in tema di affidamento condiviso, nella convinzione che la vicinanza dei coniugi può favorire gli incontri genitori-figli.
In realtà la normativa nulla dice in proposito ed anzi prevede esclusivamente l’assegnazione dell’alloggio nella sua interezza.
Simili provvedimenti di divisione materiale dell’alloggio, se da un lato favoriscono gli incontri genitori/figli, dall’altro creano contrasti rilevantissimi, anche perché in genere dopo la separazione ciascuno dei genitori inizia un nuovo rapporto sentimentale e la presenza costante di un nuovo compagno o di una nuova compagna, non può che acuire dispiaceri e tensioni.
Qualche anno fa in una situazione similare, nella quale una villa di rilevanti dimensioni era stata suddivisa, quanto al piano terra alla moglie abbandonata dal marito settantenne per una giovane dell’est, e quanto al piano superiore a quest’ultimo, abbiamo assistito ad una situazione giunta al parossismo.
Basti dire che si era recata presso il nostro studio la anziana moglie che non sopportava più mattina e sera di incontrare il marito con la nuova compagna, responsabile del fallimento dell’unione, giungendo fino a propositi omicidi, fortunatamente non messi in atto, in quanto un provvido infarto, probabilmente da superaffaticamento, provvedeva ad eliminare la presenza del coniuge fedifrago.
IL RIPENSAMENTO DELLA CASSAZIONE
La Corte Suprema di fronte alla frequenza di contenziosi in merito ai provvedimenti di suddivisione materiale della casa è intervenuta in due occasioni, l’una con l’ordinanza n. 8580 dell’11/04/2014 e poi con la sentenza n. 24156 del 12/11/2014.
In sostanza osservava la Cassazione che, pur essendo vero che la suddivisione della casa coniugale permette al genitore di meglio frequentare i figli, nello spirito che permea l’affidamento condiviso, ciò trova unico presupposto in uno spirito non contenzioso tra i genitori.
D’altra parte la Corte ha rilevato che la soluzione di suddividere immobili di grandi dimensioni in due unità abitative, se da un lato permette il godimento frazionato dell’immobile, dall’altro fa sì che sussista una vicinanza sostanzialmente quotidiana fra i genitori tra loro.
Poiché l’interesse che va perseguito è prioritariamente quello della tutela dei figli, non vi è dubbio che, ove la conflittualità tuttavia appaia estremamente rilevante o abnorme, non appare opportuno procedere alla suddivisione della casa familiare in due unità distinte ed attribuirne una a ciascun coniuge. Ciò in quanto una simile situazione non corrisponde più all’interesse dei minori, laddove, l’elevata conflittualità fra i genitori e la continuità delle abitazioni, determinano inevitabilmente un clima di forte tensione, rendendo inammissibile ed inopportuno un simile provvedimento.
Dunque il magistrato, prima di disporre l’assegnazione di parte dell’immobile all’uno ed all’altro è, ora tenuto a verificare, nell’interesse e nella tutela dei figli, la situazione interpersonale, escludendo tale possibilità, in presenza di contrasti insanabili e violenti tra i genitori.