Sono da oggi in vigore le prime misure innovative riguardo l’etichettatura degli alimenti, stabilite dal REG. UE 1169/2011, che uniforma in tutti i paesi UE l’informazione degli alimenti ai consumatori.
Il legislatore europeo ha previsto ben tre anni per l’entrata in vigore di tutte le disposizioni stabilite nel regolamento, al fine di permettere l’adeguamento dei produttori e lo smaltimento dei prodotti già commercializzati.
Ecco le principali novità introdotte:
1) DIMENSIONI e RILEVANZA CARATTERI
Per garantire la maggiore trasparenza, i caratteri dovranno essere ben visibili con dimensioni aumentate a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se confezione inferiore a 80 cm2.
Riguardo le sostanze allergizzanti (o allergeni), dovranno essere indicate in grassetto con la dicitura “può contenere tracce di…”, oltre al fatto che i menù dei pubblici esercizi dovranno indicare la presenza di allergeni nei piatti offerti.
2) INDICAZIONE GENERE OLI e GRASSI VEGETALI
Il legislatore ha previsto la specificazione sulla confezione del tipo di olio vegetale e grasso vegetale, modificando l’attuale indicazione che prevede la dicitura “olio vegetale” o “grasso vegetale”, in “olio di girasole” oppure “grasso vegetale di palma”.
3) VALORI NUTRIZIONALI
Saranno facoltativi, con l’obbligatorietà prevista per il 2016, l’indicazione dei seguenti valori nutrizionali (espressi per quantità in 100g, 100 ml ,GDA): Valore energetico (kcal/kJ), proteine, carboidrati (amido o zuccheri), grassi saturi animali, sale.
4) DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI
La denominazione dell’alimento comprenderà o sarà accompagnata dallo stato fisico nel quale si trova il prodotto (es: pomodoro a pezzetti), oppure dallo specifico trattamento che l’alimento ha subito (es: merluzzo congelato).
Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e rivenduti decongelati, la denominazione dell’alimento sarà accompagnata dalla dicitura “decongelato”. Il legislatore ha previsto che tale obbligo non si applicherà agli alimenti il cui congelamento costituisce una fase tecnologica necessaria oppure agli alimenti in cui lo scongelamento non provocherà effetti negativi in termini di qualità e sicurezza.
5) METODO DI LAVORAZIONE
Significativa novità introdotta con la nuova disciplina, riguarda l’indicazione dei metodi di lavorazione con la dicitura “CARNE RICOMPOSTA” o “PESCE RICOMPOSTO” di prodotti a base di carne oppure di pesce, i quali possono apparire costituiti da un unico pezzo di carne o pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti.
Con le nuove norme non sono mancate le polemiche: si parla infatti di appesantimenti burocratici e dubbi interpretativi ma soprattutto di danni al made in Italy, perché l’indicazione dello stabilimento di produzione non sarà obbligatorio ma solo volontario indicarlo.
Le nostre aziende, comunque, saranno libere di specificare sull’etichetta che la produzione è stata realizzata nel nostro paese, in caso contrario si potrà credere diversamente.