Abbiamo già visto in precedenti commenti, come la cancellazione dalla Camera di Commercio della società, anche se con debiti, comporta sempre la sua estinzione ex art. 2495 c.c. con impedimento alla dichiarazione di fallimento, purché sia decorso un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Tuttavia può capitare che l’imprenditore decida egualmente, talvolta per ragioni morali o di convenienza, di continuare a pagare i debiti della propria azienda, pur successivamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
La questione non è di poco conto, laddove l’art. 10 della legge fallimentare stabilisce espressamente che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, se l’insolvenza si è manifestata  anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo…. è fatta salva la facoltà per il creditore o per il Pubblico Ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività…”
La norma è dettata ovviamente nello spirito di evitare azioni fraudolente dell’imprenditore il quale cancellandosi dalla Camera di Commercio poi in realtà continua a svolgere la propria attività commerciale.

IL PAGAMENTO DEI DEBITI PER ETICA O PER EVITARE AZIONI ESECUTIVE

La fattispecie di cui parliamo, di recente esaminata dalla Cassazione, presenta dei lati estremamente interessanti, anche perché riguarda situazioni molto frequenti nella pratica di tutti i giorni.
È molto comune infatti che l’imprenditore commerciale o la Società provveda alla cancellazione presso la Camera di Commercio e tuttavia anche successivamente i soci o l’amministratore o l’imprenditore continuino a pagare i debiti pregressi.
Talvolta tali pagamenti successivi sono effettuati artatamente  proprio al fine di evitare la richiesta di fallimento dell’azienda e cioè per far decorrere l’anno dalla cancellazione, ma in moltissimi altri casi, il pagamento dei debiti precedenti avviene semplicemente o per motivi etici, tenuto conto della qualità del creditore ed i rapporti personali, oppure, molto più frequentemente, per evitare azioni esecutive individuali.
È infatti regola di comune esperienza che, per esempio, gli istituti bancari o finanziari quasi sempre richiedano le fideiussioni personali dei soci e dunque pagando i debiti societari, pur dopo la chiusura presso la Camera di Commercio, gli interessati cerchino di evitare azioni esecutive sul patrimonio personale.

DICHIARATO FALLITO PER ECCESSO DI CORRETTEZZA
La questione nasceva da una sentenza del Tribunale il quale dichiarava il fallimento di un imprenditore individuale, pur decorso l’anno, ritenendo che avendo il titolare provveduto al pagamento dei debiti dell’azienda, pur dopo la cancellazione presso il Registro delle Imprese, si doveva ritenere l’azienda ancora in essere.
Tale circostanza, (il pagamento dei debiti dopo la cessazione della azienda)  dimostrava, a parere dei creditori, che l’attività non  fosse affatto cessata e dunque, pur essendo decorso l’anno dalla cancellazione, egualmente dovesse essere pronunciato il fallimento.
Avverso tale provvedimento negativo, l’imprenditore fallito reclamava, ai sensi dell’art. 18 della Legge Fallimentare, nel termine di 30 giorni dalla sentenza dichiarativa, alla Corte d’Appello lamentando che non poteva essere dichiarato il suo fallimento, proprio in quanto la cancellazione dal Registro delle Imprese era avvenuto oltre un anno  prima e del tutto irrilevante doveva considerarsi il pagamento dei debiti scaduti da parte sua, fatto che nulla aveva a che vedere con un’ipotetica prosecuzione dell’attività aziendale.
La Corte d’Appello di Bari ritenendo fondati i motivi di impugnazione, accoglieva il reclamo e revocava il fallimento.

La Curatela del fallimento viceversa, ricorreva in  Cassazione, deducendo che la Corte di Appello non aveva tenuto in considerazione come le attività compiute dall’imprenditore dovessero essere legittimamente interpretate come prosecutive dell’attività impresa.
Ciò tanto più che egualmente ancora in rete era rilevabile il “brand” della ditta individuale cancellata, posto accanto a quella della società del figlio dell’imprenditore, per propagandare, a detta del fallimento, la vendita dei veicoli industriali.

PAGARE DEBITI NON COSTITUISCE PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’
La Cassazione con la recentissima sentenza n. 16107 del 14.07.2014, confermava tuttavia il parere dei giudici di appello, rilevando che il semplice pagamento degli oneri economici riferiti all’azienda cancellata, non fosse idoneo di per sé a dimostrare la continuazione di un’attività di impresa
, in quanto tali operazioni non potevano considerarsi come la manifestazioni di un’attività economica, sia pure trattandosi di pagamenti effettivi, esclusivamente effettuati in funzione  ed a seguito della disgregazione dell’azienda (in senso analogo ricordiamo anche Cass. n. 15716/00).
In sostanza il pagare debiti scaduti, di per sé non costituisce svolgimento di alcuna attività di impresa in sé considerata, a meno che il pagamento non sia finalizzato a gestire sul fronte finanziario un’attività economica concorrente.
Tuttavia nel caso in questione il pagamento era stato effettuato solo quale obbligo morale o quantomeno per evitare azioni esecutive.
Anche il fatto della sussistenza del marchio, sia pure su internet,  non dimostrava affatto la prosecuzione dell’azienda commerciale.
La Curatela veniva anche condannata alle spese di causa.

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