Continuando nella nostra (vana e disperata) ricerca delle Compagnie etiche, oggi vogliamo parlarvi di un trabocchetto, una vera e propria insidia che, ben occultata (perché nessuno la capisce), si annida nella polizza di Responsabilità civile . Per la verità questo trabocchetto lo troviamo quasi esclusivamente (ma non sempre) nelle polizze di RC Generale e di RC aziende, ma siccome non ho visionato tutte le polizze di tutte le Compagnie, ne parlerò in generale perché il lupo….potrebbe aver perso solo il pelo…..
Per chi non sapesse cosa sia una polizza di Responsabilità civile, dico subito, in estrema sintesi, che è una polizza che serve per risarcire i danni provocati involontariamente a terzi.
A seconda della tipologia di rischio troviamo la polizza RC della famiglia, quelladell’azienda, quella del costruttore edile, quella del negozio, quella dell’artigiano e via andare. La polizza della famiglia, ad esempio, risarcisce i danni del vaso di fiori caduto dal balcone, quelli che possono provocare i figli minori ad un compagno di scuola, in aula o durante una gita scolastica, quelli fatti dal nostro cane, ma anche quelli determinati dall’investimento di un pedone con la bici (elenco semplicemente esemplificativo).
La polizza dell’azienda risarcisce i danni provocati, per esempio, ad un cliente in visita se questo cade per il pavimento bagnato o viene ferito da un macchinario , ma anche i danni subiti dai dipendenti (Rco) . Anche qui la casistica è vastissima.
Anche la polizza dell’auto e della moto appartengono alla grande famiglia delle polizze RC. Tra queste c’è quella del Condominio, che serve per pagare i danni a terzi derivanti da un’infinità di situazioni: dalla perdita d’acqua dovuta alla rottura delle tubazioni dell’acqua condotta a quella di un rubinetto lasciato aperto che, allagando l’appartamento, faccia danni all’appartamento di sotto. Nel primo caso la polizza copre la responsabilità del condominio (un altro esempio di quest’ultima responsabilità è quella della caduta della neve accumulatasi sul tetto del palazzo su un’auto parcheggiata nel cortile condominiale), nel secondo caso, inserendol’estensione alla RC della conduzione, copre la responsabilità di ogni singolo condomino nei confronti di tutti gli altri .
Fin qui tutto è molto semplice: il danno provocato viene risarcito dalla polizza. Trattandosi però di assicurazioni….le cose non sono mai semplici come sembrano…. Il problema nasce quando …. Ma sentiamo, esaminando rapidamente una sentenza della Corte di cassazione (n. 4799/2013), cosa è successo in un condominio.
L’accidentalità e la polizza. Il Caso.
A seguito della rottura di una condotta dell’acqua posta al servizio del parco condominiale alcuni immobili subiscono dei danni. Il condominio chiede alla propria Compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne, ma quest’ultima eccepisce la validità della copertura assicurativa poiché ritiene che “il danno non sia stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell’assicurato integrante un comportamento colposo significativo”. Il che, tradotto dal…. giudichese, significa che il condominio chiede alla propria Compagnia di risarcire il danno, ma la Compagnia rifiuta, non perché non ci sia responsabilità del condominio, ma solo perché quel danno non è accidentale.
La Cassazione, “esaminato il concetto di accidentalità (che esclude unicamente il dolo, ma nessun grado di colpa) – indica che- la polizza nonsolo non contiene alcuna limitazione della garanzia, ma prevede che tra i rischi espressamente coperti vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato e anche i comportamenti dolosi delle persone delle quali questi debba rispondere”. Sempre traducendo dal giudichese, la Cassazionerespinge le motivazioni dell’Assicuratore sull’accidentalità o meglio sulla non accidentalità e, come da condizioni della polizza, lo obbliga a risarcire.
Accidentalità: “buco nero” della RC
Ma che significa “accidentalità”?
Per capire uno dei più macroscopici artifizi assicurativi che hanno creato (e creano ancora adesso, perché le Compagnie sono… di coccio…) non solo un trabocchetto, ma il più grande buco nero della storia assicurativa, basta pensare, nel minimo, al rubinetto della vasca da bagno (ma gli esempi possono essere tanti). Se questo per ore, goccia dopo goccia, perde acqua, riempie la vasca, allaga l’appartamento e finisce al piano di sotto bagnando muri e pavimenti e danneggiando seriamente un quadro di pregio o uno scrittoio del seicento, gli Assicuratori (la “A” maiuscola indica la compagnia assicuratrice) considerano quell’evento non accidentale e avendolo scritto in polizza –firmata dall’assicurato– (vedi l’oggetto del contratto più avanti) non pagheranno i danni !
Volete sapere cosa gli assicuratori considerano accidentale?
La rottura improvvisa, istantanea. Insomma una mezza esplosione. Una cosa che non si verifica mai o quasi. Eppure in questo modo, per più di una trentina d’anni, da quando cioè le Compagnie hanno inventato il famigerato “accidentale”, gli assicuratori hanno respinto i risarcimenti. E quando non li hanno respinti è stato solo per … bontà d’animo…
Un carrozziere, nel verniciare un’auto a spruzzo, fa cadere la polvere atomizzata della vernice che, portata dal vento, si deposita su qualche auto parcheggiata nei dintorni? Ebbene, il danno non è istantaneo, improvviso , cioè non è accidentale ergo: nessun risarcimento anche se il carrozziere ha fatto, cioè credeva di aver fatto, la polizza per questo.
Un vaso di fiori, a causa della ruggine del supporto, cade dal balcone su una macchina parcheggiata? L’assicuratore, se nella polizza ha posto il limite dell’accidentalità, non pagherà i danni causati dei quali è responsabile la famiglia che abita l’appartamento. Una persiana, sempre per la ruggine dei cardini, cadendo uccide una persona? Con l’accidentalità nessun risarcimento: la ruggine è una lenta erosione, il contrario dell’accidentalità.
Nel passato, qualche Compagnia… folgorata sulla via di Damasco…., pur mantenendo il riferimento dell’accidentalità nella polizza, il danno da ruggine (bontà sua) lo pagava e forse lo paga ancora oggi…
Ci voleva la Cassazione !
Per cancellare questo obbrobrio, questa assurdità ci è voluta la Corte di Cassazione (ma di sentenze di vari gradi ce ne sono almeno una trentina) la quale, con la storica sentenza (che sia la prima però non è certo) n. 4118 del 1993, ha chiarito che per “accidentale” deve intendersi, non un evento istantaneo e concentrato nel tempo, ma un evento imprevisto e soprattutto imprevedibile, cioè “fortuito”. La differenza non è da poco perché il cosiddetto “caso fortuito” è un’esimente della responsabilità (la cancella) .
Cosa dice il Codice civile.
Per capire pienamente la cosa dobbiamo fare un paragone tra il Codice civile (articolo 1917) e la polizza (oggetto del contratto). Tutte le polizze di Responsabilità civile obbediscono al 1917 del Codice civile che, al primo comma, recita: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi (….) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (cioè limiti e massimale N.d.R.) . Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi ”.
In buona sostanza la norma codicistica dice che sono risarcibili tutti i danni involontari (cioè colposi) e non sono risarcibili solo i danni volontari (cioè dolosi).
Cosa dicono le polizze.
Stando alla legge , quindi, la polizza di assicurazione RC deve coprire tutti i danni provocati involontariamente dall’assicurato.
E’ così? Neanche per sogno… le compagnie assicurative (creative) hanno modificato il Codice e sulla polizza hanno scritto: “La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza di un fatto accidentale. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi” .
Ma il bello è che…….
Alla luce delle varie sentenze della Cassazione e di vari tribunali viene fuori un paradosso da barzelletta. Se, infatti, sostituiamo il termine accidentale con fortuito, che, come abbiamo visto significa “senza colpa”, il testo di polizza diventa…
Ora, se il fatto è “senza colpa” non c’è una responsabilità, se non c’è una responsabilità non c’è un responsabile, se non c’è un responsabile non c’è alcun obbligo di risarcimento e se non c’è alcun obbligo di… Ma allora a che mi serve la polizza che mi hanno fatto pagare?!?