Nell’articolo della settimana scorsa (Golem 7 marzo) , parlando dell’Etica in assicurazione, o meglio della sua assenza, abbiamo evidenziato come certe “esclusioni” (clausole che limitano la copertura) se sconosciute, dimenticate, sottovalutate  o, peggio, occultate da assicuratori disinformati, on-line e da comparatori scorretti, possano rappresentare dei veri e propri trabocchetti, insidie che possono, nel caso di gravissimi incidenti stradali,  mettere un assicurato  sul lastrico.

Gli esempi evidenziati dal dott. Barbieri dell’Unione Europea Assicuratori , che su questo argomento ha organizzato per il 21 marzo un prestigioso convegno a Palazzo Chigi (del quale Golem darà  ampio resoconto), forniscono un allarmante campanello d’allarme.
Almeno  due le indagini su questo complesso argomento: quella di Altro Consumo e quella, altrettanto puntuale, di Pietro Amati (sul suo link ha pubblicato l’ultimo aggiornamento) , che hanno evidenziato come su una trentina di Compagnie le esclusioni siano diverse e come, moderna Idra di Lerna, la rivalsa  possa avere 30 teste, hanno contribuito a tratteggiare un quadro di regole contrattuali che alimentano pericolosamente la confusione di un’assicurazione Rca sempre più contratto privato e sempre meno servizio pubblico. Tutto questo con una “polizza di base” che, nonostante le promesse governative (avrebbe dovuto fornire precisi e chiari termini di riferimento), è ancora di là da venire… 
 
Rivalsa. Se la conosci… la eviti ass 1 rivalsa
Ma che cos’è –esattamente- la rivalsa?
Secondo la Treccani: ”Il fatto e il modo di rivalersi, di trovare un risarcimento a una spesa, a una perdita”.
Secondo il dizionario Colletti:” Compenso materiale o morale con cui ci si ripaga, talora a spese di altri, di un danno o di un torto vero o presunto. Rivincita”.
Per Wikipedia: “è un diritto dell’assicuratore, che prevede la possibilità, dopo aver pagato a terzi il danno da incidente, di rivalersi sul proprio assicurato” nel caso il danno in questione sia escluso da una o più condizioni contrattuali (della polizza) .
In realtà la rivalsa (articoli 1916 e 2055 Codice Civile) è un diritto che l’Assicuratore (indicato con la “A” maiuscola si intende convenzionalmente la compagnia di assicurazione)  può esercitare o meno non solo in Rca , ma in qualsiasi altra polizza e, anche se questa azione, a seconda delle situazioni che qui non staremo a discutere, prende il nome di “surrogazione” (Art. 2900 Cod. civ.)e “regresso” (1298 e 1299  Cod. civ.), resta di fatto  un pagamento all’Assicuratore da parte di terzi nelle polizze danni (incendio, furto, infortuni ecc.) o,  nella polizza Rca,  da parte dell’assicurato.  E il pagamento dei danni, pensate ad un grave incidente in autostrada che coinvolga veicoli e persone, potrebbe avere conseguenze disastrose per una famiglia o una piccola azienda.

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Tutto parte dal fatto che l’Assicuratore Rca è obbligato per legge (art. 18 del regolamento L.990/69) a  “non opporre eccezioni al danneggiato”. Il  che, in pratica, per l’Assicuratore vuol dire: pagare sempre e comunque (salvo quando il danno superi il massimale e  salvo il caso di auto rubata. In questo secondo caso, però, interviene la Consap http://www.consap.it col Fondo Vittime della Strada).

Poiché in ogni polizza ci sono situazioni di danno che l’Assicuratore non intende coprire, quando questi danni riguardano polizze diverse dalla Rca  (infortuni, incendio, furto ecc.) la compagnia assicuratrice semplicemente  non risarcirà il danno. Ad esempio, se nella polizza “infortuni” c’è una franchigia, poniamo del 5% (sull’invalidità permanente), la Compagnia risarcirà il proprio assicurato al netto della franchigia. Se il volo con il deltaplano è escluso, un sinistro accaduto durante questo tipo di attività sportiva non sarà pagato.

Chi non parla assicurese…
potrebbe chiedersi: nella polizza Rca accade lo stesso? Se, cioè, alla guida dell’auto ci fosse una persona diversa da quella indicata dalla polizza “conducente nominato”,  la Compagnia potrebbe non risarcire l’eventuale sinistro? No, non può farlo. Dovrà risarcire il danneggiato senza applicare limiti di alcun genere.  La franchigia è uno dei tanti limiti.  Per cui se nella polizza “conducente nominato” fosse prevista una franchigia, dopo (ripeto, dopo) che il danno è stato risarcito dalla Compagnia l’assicurato restituirà al proprio Assicuratore l’importo della franchigia pattuito.
Se, però, nella stessa polizza, fosse prevista la sola esclusione senza la protezione della relativa “rinuncia rivalsa” , l’assicurato responsabile del danno ( e in solido con lui il proprietario dell’auto se persona diversa) dovrà rifondere alla Compagnia il danno per intero. Pensate adesso di essere responsabili di un grave incidente in autostrada e di non aver acquistato la relativa rinuncia alla rivalsa…

Le tante insidie della rivalsa ass 3 le tante insidie
Le esclusioni nella polizza RCA sono tante, alcune sono conosciute e facilmente identificabili, altre sono meno note e difficili da individuare.  Altro Consumo che, come Amati, ha fatto una sua indagine (vedi allegato in alto a destra di  questo articolo)  denuncia la “scarsa la trasparenza offerta dalle compagnie a discapito dei consumatori ”.

Vi presentiamo alcune tra le rivalse più comuni:
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti o psicofarmaci; patente scaduta, revocata o sospesa o non del tipo richiesto per il veicolo che si sta guidando; mancata revisione del veicolo; violazione delle norme di carico del veicolo; qualsiasi modifica strutturale o del motore del veicolo non omologata per legge.

Molto insidiosa l’esclusione relativa allacircolazione su strade private, (Golem 13 dicembre 2013 e allegato). Insidiosa perché, da sempre, la circolazione nelle strade private rientra o meglio rientrava, nelle normali coperture della polizza, ma è stata tolta e non si capisce il perché….anzi, no,  lo si capisce benissimo: per trovare un altro modo di aumentare le tariffe (la rinuncia alla rivalsa si paga fino al 15% del premio), o peggio, per avere un sinistro da non risarcire (forse per entrambi i motivi) con buona pace  dell’etica assicurativa e delle cosiddette diminuzioni delle tariffe tanto strombazzate dall’Ania.
 
Come evitare le rivalse ?
Come già detto, l’assicurato può ottenere, di norma con un aumento di premio extra, di limitare o annullare il diritto della Compagnia a rivalersi.
Ad esempio, se si hanno figli giovani potrebbe essere il caso di chiedere la rinuncia alla rivalsa per i casi di guida in stato di ebbrezza. Rinuncia che può, comunque, risultare sempre utile perché un sinistro, dopo una cena con gli amici, può capitare anche al genitore… La Compagnia potrebbe acconsentire, limitando l’importo della restituzione.  Ad esempio: se il limite della rivalsa per la guida in stato d’ebbrezza, venisse  fissato a 2.000 euro e si provocasse un incidente di 100.000 euro, l’Assicuratore  potrà rivalersi solo per 2.000 euro (va detto anche che se i danni fossero solo di 2.000 euro l’assicurato dovrà pagarli tutti).

Se le esclusioni sono, in linea di massima, simili, non si può dire la stessa cosa per le rinunce alla rivalsa:
– c’è la rinuncia alla rivalsa tout court, che abbraccia tutte le esclusioni e tutte le persone interessate alla guida (e questo è il top) , e c’è quella limitata a singole e specifiche situazioni di esclusione;
– c’è la rinuncia alla rivalsa che non prevede nulla a carico dell’assicurato e c’è quella che lascia in carico allo stesso un certo importo del danno;
– c’è quella a favore solo del contraente e dei suoi familiari e c’è quella estesa a chiunque sia alla guida;
– quella senza limiti di sinistri e c’è quella che vale per un solo sinistro per  anno assicurativo;
– c’è la rinuncia alla rivalsa che ha un costo, e c’è anche quella gratis.

Nelle polizze RCA le tante e diverse tipologie sono variamente mescolate il che determina, tanto per cambiare…  incertezze e confusioni.

Insomma, nel bene e nel male,  ogni  Compagnia ha le proprie esclusioni, le proprie rivalse e le proprie “rinunce”  in un mix che, come potrete verificare nell’allegato di Altro Consumo, crea un vero ginepraio.  L’importante, comunque,  è sapere che esistono e (in attesa della polizza base), leggere  attentamente –prima di firmare la polizza-  la Nota Informativa  che le Compagnie sono obbligate a presentare al cliente.
Attenti alla rivalsa – Indagine di AltroConsumo
Strada pubblica e strada privata

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