L’Organismo Unitario dell’Avvocatura esprime grave preoccupazione per lo svolgimento dell’iter parlamentare per la conversione del DL “Destinazione Italia” (n.145-2013).
Forte contrarietà per diversi emendamenti proposti in sede di conversione in Commissione, che risultano drammaticamente peggiorativi e frutto di evidenti e intollerabili pressioni lobbistiche. L’Oua, già ascoltata in Commissione Finanze alla Camera ritiene, inoltre, intollerabile la proposta di tabellare il danno da morte, ovviamente al ribasso, lasciandone la determinazione ad atti amministrativi del Ministero dello Sviluppo Economico.
Denuncia il pericoloso tentativo di aggirare la sentenza 180/209 della Corte costituzionalemediante surrettizie modifiche dell’art.149 e 144 del Codice delle assicurazioni.
Risulta, altresì, da respingere la stravagante ipotesi emendativa volta a introdurre costosi arbitrati obbligatori nella materia RC auto, materia nella quale non è più neanche prevista la mediazione obbligatoria, col solo risultato di impedire l’accesso alla giurisdizione per i danni da circolazione stradale.
Stessa considerazione, rispetto alla previsione di introdurre improvvisate modifiche sanzionatorie penali con effetti anche sull’avvocato che difende il danneggiato in una causa civile.
Inaccettabili appaiono, pure, le limitazioni risarcitorie introdotte indirettamente attraverso la previsione di obblighi generici di condivisione dell’ammontare del danno tra danneggiato e debitore o i tentativi di imporre curiose strutture dirigiste che dovrebbero determinare la pretesa corretta determinazione dell’ammontare del danno.
Forte dissenso in particolare è stata espressa per quanto riguarda la trattazione dell’art.8 in materia di RC auto. Infatti, denuncia l’Oua, con questa norma si sta consumando una vera aggressione alle garanzie e alle tutele dei cittadini.
Ecco cosa cambia per il danneggiato, ha perso il diritto:
- di riparare l’auto dove ritiene opportuno; infatti qualora intenda farlo rimane a suo carico la differenza tra il costo di un lavoro eseguito a regola d’arte, e a prezzi di mercato, e la minor somma che l’assicuratore liquiderà parametrandola all’indeterminato importo che asseritamente verrebbe corrisposto ad un riparatore convenzionato;
- al risarcimento del danno al mezzo nel caso di mancata riparazione;
- all’integrale risarcimento ora limitato, quanto al veicolo, in violazione dell’art. 2058 cc, al valore commerciale del mezzo, con esclusione peraltro di fermo tecnico, spese di soccorso e traino, spese per nolo di mezzi sostitutivi e delle spese di demolizione e re immatricolazione;
- al rimborso delle spese mediche e di cura, che dovrà effettuare presso centri medici convenzionati con le assicurazioni;
- di cedere il credito e pertanto, in caso di riparazione presso officina non convenzionata, oltre a non venire integralmente risarcito, dovrà comunque anticipare le spese e poi attendere il risarcimento;
Non solo.
- Si prevede che la compagnia potrà attendere fino a sei mesi per formulare l’offerta, il danneggiato non potrà più prendere visione della documentazione alla base del rifiuto del pagamento e addirittura non potrà agire in giudizio prima di sei mesi;
- infine tutti i danneggiati da circolazione stradale perderanno il diritto al risarcimento se non formuleranno una richiesta danni entro 90 giorni dal fatto.
Per queste ragioni l’Oua ha inviato a tutti i Partiti un documento (in allegato le proposte emendative) che ribadisce la necessità che il Parlamento in sede di conversione blocchi tutte quelle norme che favoriscono esclusivamente le Compagnie assicurative, a scapito dei diritti dei danneggiati. Lo stesso deliberato è stato consegnato anche ieri sera in un incontro con la responsabile Giustizia del Pd Alessia Morani.
emendamenti_Rc_auto.pdf