L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani rende noto che l’udienza per la discussione della mediaconciliazione è fissata davanti al TAR del Lazio per il 4 dicembre 2013.
Davanti al T.A.R. Lazio l’Avvocatura ha sollevato questioni di incostituzionalità vecchie e nuove.
“Il legislatore con la nuova legge – ha detto il presidente Anai Maurizio De Tilla – ha riproposto gli stessi punti di incostituzionalità già evidenziati, come la rinnovata previsione della obbligatorietà che viola gli articoli 24 e 77 della Costituzione.
Sicuramente incostituzionale,per il presidente Anai,è “il ricorso al decreto legge senza quella straordinaria necessità ed urgenza platealmente confessata dalla scelta di adottare un provvedimento la cui efficacia è stata rinviata ad un momento successivo a quello della promulgazione di una legge ordinaria”.
“La nuova legge, inoltre, ha continuato il presidente Anai, ha stabilito che il Giudice, ogni volta che ne valuti la opportunità, può disporre che le parti esperiscano la mediazione che, in tal caso, diventa condizione di procedibilità della domanda. Il che denuncia la illogicità di tale previsione che è in contrasto con la procedura obbligatoria di mediaconciliazione prima del giudizio. Un doppio tentativo di conciliazione anche quando è fallito il primo.”
“Altra questione di incostituzionalità, stigmatizzata anche in sede europea – ha concluso De Tilla – è l’articolo 13 del Dlgs che prevede una vera e propria forma di intimidazione per il cittadino che, sottopostosi alla mediazione, si vede formulare dal mediatore una proposta: se la rifiuta, e la successiva sentenza rispecchia il contenuto di quella proposta, sarà condannato a pagare non solo le spese a tutte le altre parti, ma anche una multa, ed il mediatore deve invitarlo a riflettere su di un rischio del genere.
Ma ancora più evidente è che, se il legislatore vuole minacciare in questo modo i cittadini, deve poi garantire, attraverso una adeguata conformazione della professionalità del mediatore, che la proposta che quest’ultimo sottopone loro sia in qualche modo conforme a diritto.
Intendiamo con ciò dire che, se si vuol sanzionare l’aver provocato un dispendio di attività giudiziaria solo perché questo si rivela inutile, occorre che il privato venga messo in condizione di sapere in anticipo che la sua scelta probabilmente comporterà che quella attività si riveli inutile, e dunque deve vedersi garantire che il mediatore che gli sottopone la proposta abbia una preparazione adeguata a rassicurarlo circa la coerenza tra la proposta fatta e la soluzione giuridicamente corretta”.

Di Golem

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