Il CNF ha inviato ieri ai Consigli dell’Ordine la circolare 20-C-2013, che chiarisce le condizioni  alle quali possono essere accettate le domande di iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti che provengano dalla Romania. Il chiarimento si è reso  necessario dopo che erano stati segnalati (anche all’Ambasciata italiana a Bucarest) numerosi casi di richieste di iscrizione pervenute da avvocati che avevano acquisito il titolo di avocat presso strutture non autorizzate a rilasciarlo.

 
La circolare puntualizza che l’unico titolo di avocat che può costituire base per la iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti è quello rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, con sede in Palatul de Justitie.
E non certo quello proveniente da altre strutture operanti nel territorio romeno. 
 
Una prassi grave questa, che insieme alla “via spagnola” (acquisizione del titolo di abogado da parte di cittadini italiani , poi riconosciuto in Italia senza sostenere l’esame di abilitazione), ha permesso a molti soggetti di esercitare la professione forense in Italia senza superare l’esame di abilitazione, con gravi conseguenze per la effettiva e corretta tutela dei diritti dei cittadini che si affidano ad avvocati non qualificati. 
 
“Occorre vigilare attentamente sui pericoli di un utilizzo troppo disinvolto della normativa comunitaria si possono verificare infatti ipotesi di “abuso del diritto” che devono essere riconosciute ed evitate, a tutela degli stessi cittadini della Unione europea. La positiva apertura dei mercati deve tener conto necessariamente anche di interessi superiori a quelli economici, come la tutela dei diritti e l’affidamento che i cittadini ripongono nella preparazione e nella qualificazione dei professionisti e degli avvocati a cui si rivolgono”, commenta Andrea Mascherin, consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense. 
“E’ necessario quindi che le autorità competenti, di governo e non, rifuggano da interpretazioni erronee e non di rado ideologicamente orientate che non favoriscono l’economia ma in compenso danneggianno i cittadini”. 
 
Con la circolare, il CNF ha trasmesso una nota del ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia (Oggetto: iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania-Dlgs n.96/2011), nella quale si ricostruisce la normativa e si specifica appunto qual è l’unica autorità romena deputata a riconoscere il titolo di avocat, che potrà così essere riconosciuto in tutti i Paesi della Ue.
La U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, con sede in Palatul de Justitie), indicata dalla Romania nei rapporti intercorsi con il Ministero della Giustizia è “ l’unica autorità competente a operare in questa materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell’Ue denominato IMI”.
Niente a che vedere, dunque, con la quasi omonima U.N.B.R. Struttura Bota, presso la quale è invalsa nei mesi scorsi la prassi di rilasciare titoli di avvocato ai fini dello stabilimento in Italia.
La circolare CNF, sulla base della legge  forense che affida al Consiglio nazionale il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine al fine di rendere omogenee le condizioni diaccesso e di esercizio della professione, invita gli Ordini circondariali, nel rispetto della loro autonomia in relazione alla tenuta degli Albi, ad adeguare le prassi amministrative in essere alle indicazioni fornite dal Ministero; tenendo conto anche del fatto che le iscrizioni di avvocati stabiliti provenienti dalla Romania iniziano infatti ad assumere una proporzione significativa, come risulta dalla segnalazioni pervenute al CNF in risposta alla richiesta di dati effettuata con la circolare 10-C-2013.
Occorrerà dunque che gli Ordini circondariali provvedano alla verifica tempestiva della sussistenza dei requisiti di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei soggetti che abbiamo presentato il titolo abilitativo romeno, procedendo se necessario alla cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti sulla base del titolo concesso da istituzioni non competenti ai sensi della legge romena.  
Circa le nuove iscrizioni, occorrerà procedere agli opportuni controlli anche chiedendo informazioni alle competenti autorità romene.

 

 

Di Golem

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