Le sentenze di Cassazione che vanno dal 2009 al 2010. A questi anni si riferiva la circolare dela Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani che sta procedendo ad una verifica di tutte le posizioni debitorie ancora pendenti relative al contenzioso di cui appunto la legge 89/2001.
Coloro che risultino ancora creditori nei confronti del Ministero, in base a sentenze della Suprema Corte riferite a questi anni dovranno far pervenire al più presto, e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito, all’indirizzo Pec (ufficio1.dgcontenzioso.dag@giustiziacert.it) una dichiarazione, completa di tutti i dati richiesti.
Per l’identificazione del procedimento l’oggetto della mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:
– Legge Pinto
– Cassazione numero e anno della sentenza
– Nominativo della parte ricorrente.
Per accelerare l’iter viene inoltre suggerito di inviare la copia della sentenza.
L’avvocato riconosciuto dall’A.G. quale procuratore distrattario dovrà fare una dichiarazione analoga per le spese legali.
L’eventuale liquidazione delle somme dovute sarà in ogni caso delegata alla Corte di appello competente. 
“Per tutte le posizioni ancora pendenti relative a decreti di cui alla legge 89/2001 – conclude la nota firmata dal direttore generale Ersilia Calvanese –  ogni istanza o richiesta di pagamento dovrà essere inoltrata esclusivamente alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento di condanna di questa Amministrazione”.

Di Golem

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *