Riprendiamo i nostri incontri periodici sull’assicurese. Questa volta non parleremo di polizze in senso stretto, ma di un argomento che, comunque, ha a che farci: il contenzioso con le Compagnie assicuratrici.
Secondo l’ultima indagine dell’Isvap sullo stato del contenzioso civile e penale assicurativo, alla fine del 2011 le cause civili pendenti, in ogni grado di giurisdizione, sono state 293.772.
Rispetto al 2010 (295.397) sono in lieve diminuzione (0,6%), ma l’incidenza delle cause sul numero dei sinistri a riserva è risultata in crescita per il terzo anno consecutivo: 19,3% contro un 17,7% del 2010.
Ora, se si considera che tra il primo e l’ultimo grado di giudizio possono passare anche più di 10 anni, è evidente che la strada offerta dalla Conciliazione civile, che per legge non può protrarsi oltre quattro mesi (sì, avete capito benissimo), appare senza alcun dubbio la migliore. Almeno è il caso di provare a percorrerla, evitando di intasare ulteriormente il lavoro dei tribunali e di fare esperienza diretta dei tempi biblici della giustizia italiana. .
Inoltre il Decreto del Fare (DL n. 69/2013, in attesa della conversione), ha introdotto (art. 77 1) l’art. 185 bis Codice di procedura civile, intitolato “Proposta di conciliazione del Giudice”. L’articolo recita:
‘Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio‘.
A questo punto cerchiamo di capire cos’è la conciliazione e, siccome si sente parlare anche di mediazione, cerchiamo di capire che differenza c’è tra l’una e l’altra e come utilizzarle.
Conciliazione o Mediazione?
In realtà sono termini strettamente correlati, spesso usati quasi fossero sinonimi, ma che hanno significati leggermente diversi:
– la mediazione è l’attività di chi si pone tra due contendenti per facilitarne l’accordo;
– la conciliazione è l’accordo (auspicabile) frutto della mediazione.
In pratica potremmo dire che la mediazione è il “percorso” e la conciliazione il “traguardo”.
Entrando un po’ più nei particolari, chiariamo che la mediazione è una procedura in cui un soggetto terzo (neutrale) assiste le parti nella ricerca di una soluzione al loro conflitto.
La mediazione in partenza può essere:
– obbligatoria, quando è condizione necessaria per avviare un processo;
– facoltativa, quando è scelta liberamente dalle parti;
– demandata dal giudice, quando questi invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti a organismi di conciliazione.
Quanto alla sua conclusione esistono due tipi di mediazione:
– facoltativa, nella quale il mediatore aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti;
– aggiudicativa, nella quale il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone una soluzione della controversia che le parti sono libere di accettare o meno.
Chi è il mediatore civile.
E’ un professionista che (individualmente o insieme ad altri conciliatori) tende alla risoluzione dei conflitti nell’interesse delle parti, ottenuta in tempi brevi e senza il ricorso alla via giudiziaria. Il conciliatore deve avere una laurea (almeno triennale) o, in alternativa, essere iscritto ad un Ordine o ad un collegio professionale , ma soprattutto deve possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale. Dei conciliatori esiste un elenco da consultare e a cui rivolgersi.
Come funziona la Conciliazione.
Per spiegare come concetto la conciliazione utilizziamo direttamente le parole della Corte Costituzionale (sentenza n. 276 del 13 luglio del 2000) : “la conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perché costituisce non solo un efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie – con evidente vantaggio per l’amministrazione della giustizia e quindi della collettività – ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell’art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà”.
Nella pratica la procedura di conciliazione, come spiega Adiconsum, è disciplinata da un Accordo-Protocollo d’intesa tra Associazioni dei Consumatori e Azienda (nel caso delle controversie assicurative la Compagnia di Assicurazione) e da un apposito Regolamento che disciplina le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi.
Una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante per parte, gestisce la procedura conciliativa, coadiuvata da un’apposita Segreteria per la gestione delle pratiche.
Come utilizzare la conciliazione
Per potervi accedere, come chiarisce Ivass (vedi documento correlato all’articolo) è necessario che il consumatore abbia preventivamente presentato un reclamo, direttamente o tramite una delle 17 Associazioni dei Consumatori , all’Azienda, dalla quale non abbia ricevuto risposta (entro un determinato termine) o la cui risposta non sia considerata soddisfacente. A questo punto il consumatore può presentare una domanda di conciliazione. Meglio farlo, però, con un’Associazione dei Consumatori, la quale, verificate le condizioni di ammissibilità della richiesta svolge una prima analisi del caso.
La Commissione di Conciliazione formalizza la procedura ed esperisce il tentativo di conciliazione (entro il termine determinato dai singoli Regolamenti) assumendo, anche mediante l’ascolto del consumatore, tutte le informazioni necessarie alla risoluzione della controversia.
Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, la Commissione di Conciliazione sottoscrive il verbale, che ha efficacia di accordo transattivo (ex art. 1965 del Codice civile). Nel caso in cui, invece, il tentativo di conciliazione fallisca, verrà redatto un verbale di mancato accordo e il consumatore potrà rivolgersi al giudice di merito.
I costi.
La procedura di conciliazione paritetica è gratuita, e non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione dei Consumatori cui si conferirà il mandato di assistenza. Anche questo è un punto a favore .
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Rc auto la conciliazione paritetica
Gli intermediari interessati alla conciliazione