Chi gridava alla giustizia negata ora dovrà leggere attentamente le motivazioni con le quali la Consulta ha dichiarato parzialmente legittima la legge che riorganizza la geografia giudiziaria e chiude molti tribunali italiani. 
Le motivazioni pubblicate oggi riguardano la decisione presa in merito ai ricorsi presentati da Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e Urbino. La riforma della geografia giudiziaria non pone un limite all’accesso alla giustizia, anzi è costruita per garantire una giustizia più efficace, ma allo stesso tempo, nel prevedere una riduzione degli uffici giudiziari, è bene garantire la permanenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia.
Poggia su questi due concetti la decisione della Corte Costituzionale che ha dato il via libera alla riforma della geografia giudiziaria, dando il proprio assenso a tutti i tagli eccetto che per il tribunale di Urbino. Una decisione che nei contenuti essenziali era già stata resa nota il 3 luglio e che ora la sentenza n. 237 depositata oggi, relatore il giudice Giancarlo Coraggio, motiva e argomenta.
Alla base del pronunciamento della Consulta le questioni sollevate dai tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e Urbino contro la loro soppressione. Solo l’istanza di Urbino è stata accolta. Uno dei punti su cui facevano leva i singoli tribunali era la possibile violazione dell’art. 24 Costituzione ”per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia”.
Ma la questione non ha trovato spazio nelle valutazioni dei giudici. ”E’ di tutta evidenza”, spiega infatti la sentenza, che la riforma della geografia giudiziaria non pone ”impedimento o limitazione e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace”.
Diverso il discorso per la sola Urbino, dove invece la Consulta ha ravvisato una violazione del ”criterio direttivo” fissato dalla legge, che ”stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011”.
Urbino risponde appunto a queste caratteristiche e ”il contrasto non puo’ essere superato in via interpretativa”.
A parte questa bacchettata, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie – una riforma frutto di una delega affidata al governo che prevede il taglio di circa 1000 tribunali ‘minori ‘ e che entrera’ in vigore il prossimo 13 settembre – passa totalmente il vaglio di costituzionalità, con buona pace delle tante critiche e polemiche che l’intervento ha suscitato.
“La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell’intervento – si legge nella sentenza – non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica”, ma deve invece ”inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un’ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado”. E anche per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori ”si tratta di situazioni giuridiche che nel complesso appaiono adeguatamente salvaguardate”.
s_2732013.pdf

Di Golem

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