La soppressione del Tribunale non può comportare in via necessaria e automatica anche la soppressione dell’Ordine forense istituito presso quel circondario.
Perché ciò accada è necessaria una norma di legge che non solo preveda la soppressione ma disciplini la sorte dell’albo forense tenuto da quell’Ordine, e quella del personale dipendente, del patrimonio, delle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, dei rapporti giuridici in corso.
Norma di legge che allo stato attuale non è dato rinvenire mentre la tesi ministeriale di una soppressione implicita non è perseguibile.
In questo senso, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, ha inviato oggi al Ministero della Giustizia e ai presidenti degli Ordini ( e per conoscenza anche ai presidenti di Senato e Camera) un articolato parere dell’Ufficio studi per segnalare la delicata questione all’approssimarsi del 13 settembre-data alla quale entrerà in vigore la revisione delle circoscrizioni giudiziari-; e per proporre una soluzione compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo esistente ed evitare così che la incertezza normativa dovuta al silenzio della legge sul punto specifico possa generare gravi disservizi nella tenuta degli albi professionali.
“Il Consiglio in molteplici occasioni ha segnalato la incostituzionalità del dlgs n. 155/2012; ed ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a farsi carico della grave lacuna normativa in merito agli Ordini. Il Consiglio è ovviamente disponibile a illustrare ulteriormente i profili”, scrive Alpa nella lettera.
Il parere del CNF ritiene assolutamente insufficiente, oltre che illegittimo, l’aver previsto la soppressione degli Ordini forensi istituiti presso i tribunali in corso di soppressione a causa della riforma della geografia giudiziaria (decreto delegato n. 155/ 2012), nella sola circolare ministeriale di accompagnamento del decreto delegato, deducendola implicitamente dal legame territoriale (circondariale) esistente tra Ordine forense e Tribunale.
Le ragioni giuridiche. Il CNF chiarisce infatti che la istituzione/soppressione di un Ordine professionale è soggetta alla riserva di legge in virtù della natura degli Ordini: enti pubblici non economici a carattere associativo, come tali inquadrabili tra le formazioni sociali tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.
La riserva di legge è confermata da altre due disposizioni costituzionali, l’articolo 97 e l’articolo 117, comma 2.
Con riferimento alla relazione di accompagnamento al decreto delegato di revisione della geografia giudiziaria che, nonostante il silenzio della legge sul punto, desume la soppressione dalla consolidata correlazione normativa tra Ordine e Tribunale (regio decreto del 1933) , il CNF giudica incompleto ed erroneo il richiamo alla norma presupposto.
Conseguenze abnormi. La tesi ministeriale, riferisce ancora il parere, produrrebbe poi effetti abnormi in ordine alla sorte dell’Albo professionale tenuto presso gli Ordini (quale sorte per gli avvocati iscritti-per i procedimenti disciplinari- per il personale dipendente-per il patrimonio o i contratti in corso?) laddove in altri casi di riforme di ordinamenti professionali (come la unificazione degli albi di dottori commercialisti e ragionieri del 2005) la legge si è fatta, giustamente, carico di disciplinare dettagliatamente tutti questi rapporti.
La soluzione prospettata. Alla luce di tale ricostruzione delle norme, e senza pretesa di esaustività su tutte le problematiche e i dubbi dei casi concreti che si potrebbero verificare, il CNF conclude ritenendo che, in assenza di una norma primaria che si faccia carico di disciplinare anche la tenuta dell’albo e gli altri rapporti in essere, gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni nella circoscrizione territoriale coincidente con il territorio dell’ex circondario di Tribunale; e allorché l’ordine perdesse la disponibilità dei locali eventualmente utilizzati come sede nell’ambito della sede già destinata al Tribunale soppresso, l’ente dovrà dotarsi di una nuova sede operativa.