Cari Lettori,
oggi sono a raccontarvi una storia che mi riguarda personalmente.
Ebbene il 26 ottobre 2011 mi è stata consegnata una raccomandata proveniente dall’Agenzia delle Entrate con la quale i solerti funzionari del fisco mi contestavano una discrasia sulla dichiarazione dei redditi del 2009 per un importo complessivo, tra differenza di imposta dichiarata e versata, sanzioni, interessi e quant’altro di circa 11mila euro.
L’accertamento era venuto fuori da un controllo automatizzato, in parole povere il computer valuta le dichiarazioni pervenute, l’operatore inserisce dei parametri all’interno del sistema, e quest’ultimo elabora le conclusioni.
Questo tipo di accertamento consente al contribuente o di fornire spiegazioni all’Agenzia delle Entrate e questa rielabora la dichiarazione ed emette ulteriore provvedimento in rettifica o annullamento, ovvero se il contribuente ritiene corretti i dati dell’Agenzia delle Entrate può usufruire di un’agevolazione (sconto fino al 30% dell’importo della sanzione) e definire l’accertamento con il pagamento. In quest’ultimo caso il contribuente può decidere se pagare in un’unica soluzione ovvero a rate. In ogni caso il pagamento, dell’intero importo ovvero della prima rata deve avvenire entro il 30esimo giorno dalla ricezione della comunicazione pervenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ebbene il sottoscritto al momento della ricezione della raccomandata, dopo consulto con il commercialista, decideva di pagare a rate evitando ulteriori discussioni con l’Agenzia delle Entrate e in data 23 novembre 2011 provvedeva a pagare la prima rata.
Dunque ero pienamente nei termini (mancavano 3 giorni alla scadenza dei 30 giorni) e considerava chiusa la questione. Nei mesi successivi ho poi provveduto a pagare le ulteriori rate dovute fino all’intero importo.
Ebbene: il 2 luglio 2013 mi è stata notificata una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate mi richiedeva il pagamento dell’intero importo di cui all’accertamento del 2011 inclusi oneri riscossione, dovuti all’Agenzia di Riscossione, nel mio caso SERIT Sicilia, come se fino a quel momento non avessero mai incassato alcuna somma.
La cosa interessante in tutto ciò è la dichiarazione che, sulla cartella, è stata inserita dal funzionario che elaborato il ruolo esattoriale: secondo il funzionario quella comunicazione del 2011 io l’avrei ricevuta il 18 ottobre e non il 26 ottobre.
In pratica il funzionario ha inserito, come data di decorrenza dei famosi 30 giorni per pagare, la data del 18 ottobre invece di quella, effettiva, del 26 ottobre 2011.
Sapete perché? Perché è stata presa in considerazione non la data in cui io ho ricevuto l’atto, ma quella in cui lo stesso atto è stato consegnato all’ufficio postale che poi, a sua volta, l’ha consegnato a me.
In questo modo, essendo trascorsi i 30 giorni, secondo la società di riscossione io non avevo più il diritto di pagare a rate. E invece di prendere comunque atto del fatto che ho pagato tutto, due anni dopo mi chiedono di nuovo l’intero importo per giunta maggiorato di ulteriori interessi e sanzioni.
Morale della favola, ho dovuto:
A) riaprire tutto l’incartamento del relativo anno di imposta
B) recarsi alle Poste Italiane e farsi fare una dichiarazione di attestazione della data di ricevimento effettivo della raccomandata contenente l’accertamento notificato;
C) preparare un richiesta di accertamento in autotutela da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Altra cosa interessante che è emersa, dalla disamina dell’incartamento in mio possesso, è stata che nel novembre 2011, quando ho provveduto al pagamento della prima rata proprio per fare emergere e rilevare al funzionario che il pagamento era stato eseguito nei termini, inviai all’Agenzia delle Entrate una raccomandata con la prova del pagamento della prima rata. Ebbene, di tutta questa documentazione l’Agenzia delle Entrate non ne ha tenuto conto in modo assoluto. Mi auguro a questo punto che sia sufficiente l’istanza in autotutela, che dovrebbe generare uno sgravio diretto del ruolo. Ma sono– quasi –certo che l’Agente della Riscossione Tributi non provvederà ad annullare il ruolo e continuerà nell’esercizio del recupero del credito per l’intero importo.
Sarebbe il caso di proporre opposizione agli atti esecutivi fin da adesso, attraverso un’azione giudiziaria che vada a sollecitare una condanna per abuso del processo esecutivo ex art. 96 del c.p.c., ma purtroppo l’esperienza mi insegna che tali errori, da me considerati anche aventi rilievo penale (il ruolo esattoriale è un atto pubblico ed il funzionario che elabora il ruolo commette quanto meno il reato di falso in atto pubblico), dalla Magistratura non vengono in alcun modo considerati quali fatti penalmente rilevanti, facendo sempre salvo il pubblico impiegato: che “poveretto” si è sbagliato!!! Per cui è il caso di aspettare e vedere cosa fanno gli uffici. Almeno, quando andrò ad impugnare il tutto innanzi la Magistratura questa non potrà in alcun modo dire: “poveretti si sono sbagliati”.
Ora come ben vedete l’Agenzia delle Entrate nonostante la solerzia dei cittadini che si prodigano, lavorano e cercano di barcamenarsi in questa giungla di ordinamento giuridico e fiscale, anziché rendere facile le cose e lavorare le singole posizioni, se ne fregano della meglio maniera e ci provano in tutti i modi, anche dichiarando il falso nella elaborazione dei ruoli esattoriali. Poi sta al cittadino fornire le prove della propria buona fede ed adempimento.
Alla luce della mia esperienza diretta, pertanto, vi invito a conservare ogni foglio di carta, busta, e tutto ciò che possa essere utile a ricostruire le posizioni che vengono contestate affinché siate in grado di ripercorrere interamente l’accaduto, senza che gli uffici preposti possano sollevare alcuna eccezione.
È notizia di questi giorni che il “decreto del fare” conterrà delle specifiche agevolazioni per i cittadini che stanno pagando a rate dei debiti tributari e con una nota Equitalia invita gli uffici periferici ad astenersi dall’intraprendere azioni esecutive fino alla definitiva approvazione del testo di legge.
Beh… se queste sono le premesse…