Per la Corte di Giustizia delle comunità europee Eni ha violato le regola della concorrenza siglando un’intesa nel mercato delle gomme sintetiche.
Confermata con la sentenza di oggi (leggibile in allegato) la condanna di primo grado.
La vicenda risale al 2006 quando la Commissione Ue aveva inflitto oltre 519 milioni di euro di multa a 13 società (tra le quali Eni e Polimeri) attive nella produzione di pneumatici per aver fissato prezzi comuni e per essersi spartite i clienti con accordi di non aggressione.
L’Eni aveva iimpugnato la condanna affermando che le due società attive nel settore (Enichem Spa) e Polimeri, poi diventata Versalis erano indipendenti; ma già in primo grado i giudici del Lussemburgo avevano affermato che nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata esiste una presunzione relativa secondo la cui controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata.
Nel caso specifico l’Eni “per tutto il periodo dell’infrazione – scrive la Corte – ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 99,97 % del capitale delle società che operavano nel settore; la società controllante e la sua controllata formano in questo caso una sola impresa e quindi la commissione può infliggere ammende alla società controllante senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione”.
La multa originaria della Commissione per il gruppo italiano era di 272,25 milioni per recidiva, ma Eni nel 2007 aveva presentato ricorso al Tribunale Ue chiedendo l’annullamento o la riduzione delle multe. Nel 2011 il Tribunale cancellò l’aumento per recidiva portando la multa a 181,5 milioni considerando l’evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate particolarmente complessa e che la Commissione non aveva dimostrato che le stesse imprese avessero reiterato un comportamento illecito.
Non c’è stata reitera, ma i 181 milioni ora vanno pagati.
sentenza Eni causa C-508/11 P, 8 maggio 2013

Di Golem

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *