Il principio del ne bis in idem non viene violato dalla doppia sanzione fiscale e penale qualora la prima non abbia carattere penalmente rilevante. Parola della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza sulla causa C-617/10, pubblicata il 26 febbraio 2013 (e qui disponibile nei documenti allegati), sottolinea come il cumulo non violi i dettami della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini.
La domanda di pronuncia pregiudiziale – Linea dura per la corte europea, con la previsione di una doppia pena per le violazioni fiscali.
La controversia era nata in Svezia tra l’Aklagaren (pubblico ministero svedese) e un soggetto che aveva già ricevuto la condanna dell’Amministrazione fiscale a pagare delle multe, chiamato successivamente a rispondere dell’imputazione di frode fiscale aggravata conseguente ad infedele e omessa dichiarazione.
Per i giudici europei spetta allo Stato decidere quale sanzione infliggere in casi simili: amministrativa, penale o una combinazione delle due. A patto che la sanzione fiscale non sia di natura penale e non sia già da considerarsi definitiva ai sensi della Carta costituzionale.
Gli elementi in gioco – L’inciso della Cgue viene spiegato dagli stessi giudici, che individuano tre criteri per poter valutare se la sanzione fiscale assume un valore penale. La prima considerazione che il giudice nazionale deve affrontare parte dalla qualificazione giuridica della frode Iva nel diritto nazionale, commisurata alla natura stessa dell’illecito compiuto. In ultima analisi va considerato il grado di severità della sanzione prevista per quella stessa mancanza.
Alla luce di questa analisi, si valuterà se procedere a un esame del cumulo di sanzioni fiscali e penali.
«L’articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive – si legge in sentenza – e, in particolare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, li obbliga ad adottare le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi. Orbene, poiché le risorse proprie dell’Unione comprendono in particolare […] le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde». Per questo la Corte rimanda di continuo al giudice nazionale che, per ogni singolo caso e nell’ambito di un sistema di compensazione, prenderà in considerazione l’eventuale presenza di una sanzione amministrativa già inflitta le mitigare la pena da infliggere in sede penale.
Cedu e ordinamenti nazionali – La Corte di giustizia taglia corto sulla disciplina dei rapporti tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri: il diritto dell’Unione non li disciplina e non determina le conseguenze che il giudice nazionale deve trarre in caso di conflitto tra i diritti garantiti dalla Convenzione e la normativa nazionale. Ricorda però che il giudice ha l’obbligo di garantire l’applicazione della Carta dei diritti dell’Uomo e se necessario deve disapplicare la disposizioni interne, anche di propria iniziativa, senza attendere che il Legislatore abroghi la norma in contrasto con la Cedu.
I riflessi in Italia – La sentenza interessa anche l”Italia: nel nostro Paese, infatti, l’articolo 19 del Dlgs 74/2000 prevede che sia possibile infliggere una pena pecuniaria soltanto quando il fatto non costituisce reato, eliminando già dalla norma, la possibilità di una doppia sanzione così come impostata dalla sentenza della Corte Ue. Al successivo articolo 21dello stesso decreto si specifica che le sanzioni amministrative «non sono eseguibili […] salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto».
Nella prassi accade che, nel caso in cui la frode costituisca fatto penalmente rilevante e si sia già inflitta una sanzione amministrativa, si avvii il rimborso di quanto già corrisposto. Rimborso che con la sentenza dei giudici di Lussemburgo ora dovrebbe venir meno. Per far sì che questo accada, però, sarebbe necessario modificare la normativa interna….
Corte di Giustizia, Grande sezione, causa C 617-10, sentenza depositata il 26 febbraio 2013