Per l’Associazione nazionale avvocati italiani, l’avvocato assiste e difende in giudizio il cittadino, può esprimere pareri e svolgere attività di consulenza, può assumere la funzione di arbitro, di mediatore, di custode giudiziario, di amministratore giudiziario, di curatore, di consigliere di amministrazione nelle società di capitali e anche l’incarico di amministratore di condominio. Sono tutte attività e funzioni connaturate alla specifica preparazione.

 

Sono in gran parte funzioni ed attività che scaturiscono dalle competenze alimentate dalle sue conoscenze giuridiche derivanti dalla normativa del codice civile e dalla collegata legislazione speciale.

 

“Da qui l’erroneità del parere del C.N.F. – spiega il presidente Anai Maurizio De Tilla – che intenderebbe precludere agli avvocati l’attività di amministratore di condominio sulla base di un’errata e restrittiva interpretazione del nuovo articolo 18 sulle incompatibilità dettate dalla riforma forense”.

“L’avvocato – ha continuato De Tilla – non può svolgere attività di medico, di architetto, di ingegnere, etc., ma può essere iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (attività affini e interconnesse con quelle legali)”.

La stessa consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale prevista dall’articolo 2 n. 6 della legge di riforma è di competenza esclusiva degli avvocati in concorrenza con quella prevista per legge per gli esercenti altre professioni regolamentate.

“L’interpretazione del C.N.F. – ha concluso De Tilla – è castratoria ed impedisce specie ai giovani di trovare occasioni di lavoro remunerativo per le competenze che sono proprie degli avvocati. L’attività di amministratore di condominio comporta una profonda conoscenza della inerente normativa del codice civile di recente modificata.

È un’attività, quella di amministratore di condominio, alla quale possono approdare tutti coloro che hanno i previsti requisiti di professionalità e di integrità morale”.

Di Golem

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