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Se percorrete una strada comunale, provinciale, regionale ecc. nel caso sprofondaste su una buca potete chiedere il risarcimento all’ente proprietario della strada , ma a condizione che quella buca, grande o piccola che sia, rappresenti una “insidia stradale” (vedi riquadro) . Ci sono decine e decine di sentenze di tribunali e della Cassazione a confermarlo. Però, attenzione, siete voi che dovete dimostrare l’insidia. boxDovete fotografarla e, meglio ancora, chiamare un vigile urbano per fargli verificare la situazione.

Detto questo, una nuova sentenza della Cassazione (ricordo che la Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio) dice che, per il risarcimento, l’automobilista deve dimostrare che si è creata una situazione di pericolo per una non prevedibile alterazione dello “stato dei luoghi”. Il danneggiato, deve cioè dimostrare che l’incidente è avvenuto esclusivamente a causa dell’insidia stradale . Tecnicamente parlando, deve produrre il cosiddetto “nesso causale” (vedi definizione) tra l’evento e le conseguenze dannose.

Il caso
Questo è quanto chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 22914 del 14 dicembre 2012.
Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda la vicenda di un automobilista che aveva richiesto di essere risinsidiaarcito dall’ANAS dei danni subiti a seguito di un incidente che si era verificato, a suo dire, per la presenza di frammenti di lavori in corso su una strada, frammenti che lo avevano fatto sbandare. Come si legge nella sentenza il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno se la perdita di controllo del mezzo è dovuta all’eccesso di velocità giacché in tal caso la colpa è riconducibile esclusivamente alla sua condotta imprudente.
Oltretutto, spiega la Corte “l’indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione”.
L’automobilista ora dovrà anche pagare le spese di giudizio nella misura di 4.200 euro.

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