Cari Lettori,
La situazione economica italiana e la crisi dell’ordinamento ormai rendono le istituzioni costrette ad intervenire con provvedimenti a volte abnormi altre volte che aggravano la situazione dei cittadini.

Vediamo un caso concreto: vi ricordate del giudizio pendente in commissione tributaria riferito al pagamento di una triplice imposta di registro relative ad una rinuncia all’eredità da parte di una mamma che a sua volta, debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare aveva rinunciato al lascito ereditario anche per i suoi due figli minori? (se non ve lo ricordate andate a leggere l’articolo correlato a questo).

Ebbene, in questo giudizio, che vedeva coinvolta l`Agenzia delle Entrate, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, avevamo avuto ragione ed avevamo ottenuto l’annullamento dell’accertamento ed una volta tanto anche la condanna alle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate liquidate nella misura di 500 euro.

L`Agenzia delle Entrate ebbe ad impugnare la sentenza insistendo nella pretesa del pagamento di 336 euro (pari alle due imposte a tassa fissa richieste). Il giudizio in appello allo Stato è costato molto di più e del danno erariale creato al momento mi riservo ogni commento.

Ad ogni buon conto, abbiamo resistito al giudizio in appello incardinato.
L’Agenzia delle Entrate nel detto giudizio aveva depositato una memoria che rimandava ad una circolare emessa dalla stessa Agenzia, intervenuta mediotempore, la quale aveva dato indicazione ai vari uffici allo scopo di considerare unica la quota caduta in successione in caso di rinuncia all’eredità e quindi liquidare una sola imposta di registro a tassa fissa.

Con la memoria depositata in sede di Appello l’Agenzia delle Entrate, a mio giudizio in perfetta mala fede, al posto di rinunciare all’appello, convocare la controparte e definire in modo amichevole e bonario – la qual cosa è anche disciplinata da apposita normativa – ha richiesto al Giudice che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta modifica normativa.

A parte il fatto che la circolare ha un valore normativo inferiore rispetto alla legge, il Giudice dell’Appello per non scontentare l’Agenzia delle Entrate nel giudizio pendente, emette la seguente sentenza della quale vi riporto interamente il dispositivo: “si dichiara cessata la materia del contendere ponendo a carico dell`Ufficio le spese di giudizio quantificate in € 500,00 complessivi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori. Spese compensate.”
Come potete ben vedere il dispositivo è contraddittorio! (se le spese a carico dell’Agenzia sono di 500 euro non possono essere compensate…). Qual è la conseguenza di tale contraddittorietà? la sentenza è nulla!! Ovvero è da correggere con altra e diversa procedura.

Forse l’errore o la contraddizione sono dovuti ad una svista del relatore che ha usato il copia-incolla ovvero avrà usato un modello pre-impostato,. Il sottoscritto, per la verità, non può non pensare che l’errore sia stato fatto di proposito, proprio per rendere ancora più gravoso l`esercizio del diritto da parte del contribuente, il quale deve ancora ricevere quanto indebitamente versato e riscuotere il credito così liquidato.
Ad ogni buon conto qualunque sia la motivazione a base del provvedimento nullo, ovvero da correggere, il sottoscritto, nell’esercizio della propria attività professionale, non ne può più di essere costretto ad avere a che fare con Istituzioni che prendono letteralmente in giro tutti i cittadini!

L’Italia non ha bisogno di cure o rimedi da parte di Professoroni Illuminati, ha soltanto bisogno di persone leali, oneste e che siano effettivamente in grado di improntare l’azione della P.A. ad Efficienza, Imparzialità e Buon Andamento, principi tra l’altro che sono cardine del nostro ordinamento giuridico, non a caso trasfusi nella Carta Costituzionale dai nostri predecessori.

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