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Il Consiglio di Stato boccia parte del regolamento che obbliga onlus ed enti ecclesiastici al pagamento dell’Imu e le lancette dell’indagine Ue sulle esenzioni della vecchia Ici si rimettono in moto (il parere di Palazzo Spada è scaricabile dagli allegati a questo articolo).
Prudenza e velocità sono le due “armi” per chiarire secondo quali criteri si potrà qualificare un’attività come non commerciale (quindi esente dal pagamento) prima che la valutazione della Commissione europea sulla sussistenza di un aiuto di Stato nei confronti del no profit riprenda il suo corso. Perché lo schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, così com’è non può essere applicato.

Le conseguenze – Tutto da rifare, e in fretta, per arrivare al 1° gennaio 2013 pronti per riscuotere il tributo previsto dal comma 3, articolo 91-bis del Dl 1/2012. In caso contrario, le “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” traballeranno su mancati introiti annuali che, secondo gli analisti, dovrebbero aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro. Un ammanco che potrebbe essere però ben più cospicuo, non essendo stato possibile determinare – in mancanza del regolamento – l’entità del gettito. Secondo le stime effettuate dall’Anci (l’associazione che riunisce i comuni italiani) al momento dell’approvazione del Dl, la tassazione parziale degli edifici ecclesiastici avrebbe permesso allo Stato di guadagnare tra i 500 e i 700 milioni di euro; oltre 2 i miliardi di ricavi invece per l’Ares (associazione Ricerca e Sviluppo).

I motivi del parere contrario – Il regolamento sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi definisce le modalità e le procedure relative alla dichiarazione dell’esenzione Imu per le proprietà immobiliari in utilizzazione mista (commerciale e non) e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale tra le due porzioni qualora non sia possibile determinare la frazione dell’edificio nella quale si svolge l’attività non commerciale. I sette articoli di cui si compone non riguardano i soggetti a cui si applica l’esenzione, definiti direttamente dal legislatore, ma solo l’inciso inserito nell’articolo 7 del Dlgs 504/1992 «modalità non commerciali» e, ancora più nel dettaglio, l’ipotesi in cui non si possa individuare l’area dell’unità immobiliare adibita ad attività di natura non commerciale, siano esse di culto, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturale, ricreative e sportive.

Parliamo di un decreto ministeriale e, come ricordano i giudici, il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge e limitato entro i precisi argini della fonte legislativa: in questo caso il comma 3 dell’articolo 91-bis del Dl 1/2012.

I giudici di Palazzo Spada spiegano però che «parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali». Il passo falso è l’aver voluto delimitare, dare un’interpretazione, sul carattere di alcune attività, ampliando la “delega” a definire gli elementi rilevanti «ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell’immobile mista “c.d. indistinta”»-
Tanti criteri, eterogenei e diversi, sui quali il Consiglio di Stato non entra nel merito ma definisce fuori dalle competenze attribuite al ministero di via XX settembre.

Le possibili alternative – Per uscire dall’impasse, serve un cambio di passo: solo una legge estenderà l’imposta agli enti ecclesiastici e alle onlus. Oppure, suggeriscono da Palazzo Spada, i profili dovranno essere lasciati all’attuazione «in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell’ordinamento interno e di quello dell’Unione europea in tema di attività non commerciali».
Lavorare sul mandato dato al ministero dal Dl 1/2012 o far diventare tutto l’articolato del regolamento una norma dello Stato le alternative al vaglio dell’esecutivo.
Consiglio di Stato, sezione consultiva, parere 4 ottobre 2012

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