Tutti ricorderanno la virulenta operazione “Poseidone” che ebbe a… contagiare una miriade di avvocati e tirocinanti, impegnati nel nobile proposito di sollevare i propri livelli di reddito dai limiti di sussistenza. Ebbene il contagio consisteva e consiste (gli avvisi di pagamento continuano a fioccare) nel ritenere iscrivibili alla gestione separata dell’Inps quei professionisti fino al momento in cui gli stessi non si siano iscritti alla Cassa di Previdenza Forense per superamento dei limiti reddituali ed imponibili previsti dal regolamento della stessa.

L’articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 avente ad oggetto la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare prevede l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1, dell’art. 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio.

Ebbene la normativa ha avuto di recente una interpretazione autentica prima dall’art. 18 del D. L. 98/2011, successivamente convertito nella legge n. 111/2011 e poi da due circolari dell’Inps, la n. 99/2011 e la 709/2012. Il complesso della normativa e della prassi ivi citata ha portato alla riqualificazione della figura dell’avvocato o professionista impegnato in maniera abituale nello svolgimento della propria attività sino ad intravedervi, da subito, ed a prescindere dal reddito, una stabile attività di lavoro autonomo necessariamente meritevole di copertura previdenziale.
Ed allora come ipotizzato in un articolo pubblicato da Golem lo scorso mese di maggio, per quegli avvocati che hanno ricevuto avvisi di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, in quanto titolari di una semplice partita Iva, non resta oggi altra strada che quella dell’iscrizione retrodatata, con effetto ex tunc, alla propria cassa di previdenza forense con conseguente sgravio delle somme richieste dall’Inps.

In sostanza, per sfuggire all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Inps, e per bloccare gli avvisi dell’istituto di previdenza, occorre iscriversi alla Cassa anche se non si sono superati i limiti di reddito che la stessa Cassa prevede. Una situazione paradossale…

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