Talvolta i coniugi lasciano con estrema leggerezza l’abitazione comune ritenendo di essere esenti da colpa, non sussistendo più il reato di abbandono del tetto coniugale.
Tale convinzione è spesso foriera di gravi conseguenze non solo sul piano del diritto penale, laddove l’art. 570 c.p. punisce espressamente l’abbandono del domicilio domestico e la sottrazione all’obbligo di assistenza vicendevole, ma anche sotto il profilo civilistico: si rischia l’addebito della separazione con conseguenze molto rilevanti anche sul piano patrimoniale.

L’abbandono della casa di convivenza spesso è frutto di contrasti fra i coniugi e non infrequentemente fa seguito, o è la reazione, ad altre violazioni degli obblighi coniugali come ad esempio l’infedeltà.
E’ infatti estremamente comune che uno dei coniugi si rechi dall’avvocato sostenendo che, poiché la convivenza è divenuta impossibile a causa dei rapporti extra coniugali dell’altro, non è rimasto che lasciare la casa, non essendo più sopportabile la convivenza comune sotto lo stesso tetto.

LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI AVANTI AL PRESIDENTE – CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO DELLA CASA
Allorché ci si presenti avanti al Presidente del Tribunale per la prima udienza, i coniugi narrano, spesso con dovizia di particolari, le vicende che hanno portato al fallimento dell’unione.
Tuttavia poiché nella fase presidenziale non è ammessa un’istruttoria, il giudice deve valutare, nel pronunciare i provvedimenti urgenti e provvisori, le circostanze dedotte sulla base della situazione di fatto in cui si trovano gli interessati.
Tra i provvedimenti che vanno assunti, (affidamento e collocamento della prole, assegnazione della casa coniugale, determinazione di un assegno di mantenimento per figli e/o moglie) quelli che possono risultare pregiudicati per l’abbandono del domicilio sono certamente quelli che riguardano l’assegnazione della casa ma anche, in seguito, quelli che danno luogo all’attribuzione del mantenimento per il coniuge.
Infatti il presupposto dell’assegnazione della casa, e cioè l’attribuzione gratuita del possesso dell’immobile con l’estromissione dell’altro coniuge, è che l’abitazione risulti effettivamente abitata dall’interessato e dalla prole (figli minori conviventi o maggiorenni non ancora autonomi).
Se così non è, si rischia di perdere il diritto dell’assegnazione della casa almeno fino a che non venga completata l’istruttoria e non venga dimostrato che l’abbandono era la legittima reazione alla violazione degli obblighi familiari dell’altro coniuge.
Dunque è buona norma evitare sempre di abbandonare l’abitazione comune: se la convivenza non può essere sopportata neanche per il periodo limitato che decorre tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza presidenziale, tale abbandono va giustificato preventivamente denunciando i fatti all’autorità giudiziaria (violenze, percosse o simili) e comunque si deve trattare di fatti gravi che non permettono la convivenza sotto lo stesso tetto.
Diversamente, l’allontanamento viene interpretato sempre come rinunzia al possesso.

L’ALLONTANAMENTO QUALE VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI COSTITUISCE MOTIVO DI ADDEBITO – PERDITA DEL MANTENIMENTO
Un altro profilo di estrema importanza che sconsiglia il rilascio dell’abitazione comune prima dell’udienza presidenziale nella quale la casa viene assegnata al coniuge con prole e viene estromesso l’altro, è quello che scaturisce dalle conseguenze delle violazioni di cui agli articoli 142 e seguenti del codice civile.
Espressamente l’art. 146 c.c. prevede che “..il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuti di tornarvi”.
L’art. 143 c.c. al secondo comma prevede inoltre espressamente che dal matrimonio deriva “…l’obbligo reciproco della fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione”.
L’abbandono della residenza comune dunque, nella successiva fase istruttoria, può essere valutato come motivo di addebito della separazione, semprechè non sia giustificato realmente dalla necessità di sottrarsi a situazioni di pericolo o comunque di stress rilevante.
L’abbandono unilaterale della casa, di contro, senza motivi plausibili, comporterà la pronunzia dell’addebito della separazione.
Uno dei due effetti della pronunzia di addebito, (l’altro è quello della perdita di diritti ereditari che comunque cesserebbero con il divorzio) è quello della perdita del diritto al mantenimento, laddove l’art. 156 c.c. prevede espressamente che “…il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento…”.

I PROFILI PENALI DELL’ALLONTANAMENTO DELLA CASA COMUNE

A parte i profili civilistici che come si vede non sono di poco conto, il rilascio ingiustificato della casa, anche se è stato eliminato il reato di abbandono del tetto coniugale, ha comunque conseguenze rilevanti.
E’ errata infatti la convinzione comune secondo la quale con l’abbandonando della casa di abitazione dei coniugi non si commetterebbe alcun reato.
L’articolo 570 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con una multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro “…chiunque abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge…”.
Va tuttavia precisato sotto questo profilo che la Cassazione (che in tema di famiglia è molto ricca di interventi) ha annullato la condanna penale della Corte di Appello di Catania con la quale era stata riconosciuta la sussistenza del reato suddetto a carico di un marito, (pena di euro 900 di multa per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nella qualità di coniuge), appunto per l’allontanamento dalla casa.
La Cassazione ha precisato che, affinché possa configurarsi il reato relativo all’allontanamento dell’imputato dall’abitazione coniugale, non basta che il giudice penale rilevi l’abbandono del domicilio domestico, ma è necessario anche che la condotta relativa all’allontanamento si connoti di disonore etico sociale, sicché sia reso punibile non l’allontanamento in sé per sé, ma quello privo di una giusta causa.
In sostanza il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto oggettivo e storico dell’abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui questo si è verificato, per esempio per impossibilità della vita comune, per intollerabilità, o per estrema penosità della convivenza, ovvero di contro si sia in presenza di un abbandono ingiustificato
Se tale ricostruzione non viene compiuta dal giudice penale, a patto che l’imputato non abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza ai figli minori, non può ritenersi apoditticamente ingiustificato l’abbandono del domicilio domestico.

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