A differenza di altre Corti supreme, la Corte di cassazione italiana non “sceglie” le materie e gli argomenti su cui intende pronunziarsi.
Una scelta a monte, tuttavia, esiste ed è la scelta del Legislatore, che ha individuato i criteri con riferimento ai quali si può accedere al giudizio di legittimità.
Tali criteri attengono ai provvedimenti impugnabili e ai motivi di impugnazione.
Dobbiamo però dire che l’esperienza ci ha insegnato che tali criteri pre-selettivi funzionano male, perché il numero dei ricorsi è crescente e, tra di essi, il numero dei ricorsi strumentali e dilatori è rilevante.
La ragione è chiara: da un lato, la tendenza ad ottenere un “terzo giudizio”, dopo i primi due eventuali giudizi nel merito, dall’altro, l’intenzione di sfruttare le distorsioni e le inefficienze del sistema, mirando al verificarsi di eventi neutralizzatori delle procedure giudiziarie di accertamento dei fatti e di applicazione delle sanzioni (per limitare il discorso al settore penale).
Tra i motivi di impugnazione, non a caso, il “più gettonato” è quello di cui alla lettera e) del comma primo dell’art. 606 cpp, che attiene, come è noto, ai vizi della motivazione. Il vizio, tuttavia, deve risultare dal testo del provvedimento, ovvero, secondo la modifica introdotta dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, da altri atti del processo, che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente.
Nell’ottica di non pochi tra i ricorrenti, la deduzione del vizio di motivazione consiste nel grimaldello per reintrodurre il “fatto” innanzi al giudice di legittimità, una maniera, uno stratagemma, un trucco per parlare del fatto, con il pretesto di parlare della giustificazione sulla ricostruzione del fatto, che il giudice del merito ha operato nella sua sentenza.
La confusione tra i due livelli (il fatto e la sua interpretazione), a volte, è maliziosa e consapevole, altre volte (non poche), è inconsapevole nella mente della parte (pubblica o privata) ricorrente.
Conviene allora cominciare a fare chiarezza ribadendo una summa divisio tra giustificazione di una decisione processuale e giustificazione di una decisione di merito.
Quando oggetto della censura è una questione processuale, la motivazione utilizzata dal giudice per giustificare la decisione assunta ha scarsa importanza. Ciò che rileva è la correttezza della decisione adottata, sia pur male motivata. L’art. 619 del codice di rito ci ricorda che “gli errori di diritto nella motivazione…..non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo”.
La questione ha anche una spiegazione più profonda.
È noto che, in tema di prova, il giudice di legittimità non è giudice del fatto (torneremo sul punto); ma in tema di correttezza del rito, tale preclusione non vige. Se per fatto, intendiamo -in questo caso- il fatto processuale (la regolarità di una notifica, la correttezza di un decreto di latitanza, l’esatto contenuto di un motivo di impugnazione), la Corte di cassazione deve verificare la fondatezza della deduzione. Per le questioni processuali, l’accesso agli atti non è inibito al giudice di legittimità. Naturalmente tale potere, in tanto potrà essere esercitato, in quanto la censura sia specifica e il ricorso sia autosufficiente. Non basterebbe, ad es., una generica censura sulla regolarità delle notifiche o la doglianza indifferenziata consistente nella affermazione che il giudice di appello non ha risposto ad alcune delle questioni proposte con l’atto di impugnazione.
In sintesi: se viene dedotto un error in procedendo, il giudice non deve controllare la motivazione esibita sul punto (se non come “guida interpretativa” rispetto alla decisione assunta), ma direttamente tale decisione; e ciò deve fare con riferimento agli elementi che l’hanno determinata, vale a dire agli atti processuali (indicati dal ricorrente).
Va allora chiarito che una questione processuale mal risolta dal giudice di merito sarà -necessariamente- anche mal motivata, ma non è sempre vero il contrario, ben potendo, per quel che si è appena scritto, una questione processuale essere stata risolta secundum legem e quindi, in ultima analisi, correttamente, pur essendo corredata da una giustificazione motivazionale errata.
Un ricorso che si incentrasse su tale argomento (erronea motivazione di una decisione processuale oggettivamente giusta), sarebbe destinato -a voler essere rigorosi- alla inammissibilità.
Ben diverso è il problema in tema di controllo della motivazione in ordine a una questione di merito.
Va chiarito e ribadito con forza, però, prima di affrontare l’argomento (e a costo di ripetersi), che il controllo che la Corte di cassazione deve esercitare, in tal caso, è un controllo, non sulla decisione, ma sul ragionamento probatorio che la giustifica. La Corte non può e non deve sostituirsi al giudice di merito, non deve atteggiarsi come un (nuovo) giudice del fatto; non deve costruire una sua ipotesi alternativa a quella esposta nella sentenza di merito.
Invero, la motivazione è aggredibile innanzi al giudice di legittimità, come chiarisce inequivocabilmente il testo dell’art. 606 del codice di rito penale, solo quando: 1) è carente (mancanza grafica o mera apparenza), 2) contraddittoria (si afferma un fatto e quindi il suo contrario), 3) manifestamente illogica (posto A, che deve avere -per quanto dimostrato da leggi scientifiche o da massime di esperienza- come conseguenza necessaria B, il giudice sostiene, viceversa, l’esistenza di C).
Ora, al proposito, l’art. 606 lett. e) chiarisce, come è noto e come, d’altronde si è anticipato, che il difetto deve emergere dal testo del provvedimento impugnato; ma, sulla base della ricordata modifica legislativa, introdotta con la legge del 2006, anche “da altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame”.
Dunque: dal confronto tra la motivazione e gli atti (indicati dal ricorrente) deve emergere l’errore. Si afferma così il concetto di travisamento della prova, in sostituzione del più discusso concetto di travisamento del fatto.
Le cose, tuttavia, non sono così pacifiche come possono sembrare.
Infatti, se si consente (anzi si impone) alla parte di indicare gli atti processuali che ritiene non recepiti -o mal recepiti- nella motivazione, la si lascia arbitra di selezionare alcuni dati a scapito di altri.
Ora, la giurisprudenza di legittimità era sempre stata ferma nel ritenere che una ulteriore ragione per la quale la Corte di cassazione non dovesse lasciarsi coinvolgere, surrettiziamente, in problematiche, anche indirettamente, connesse alla valutazione della prova è quella in base alla quale non vi è alcuna prova che possa essere apprezzata da sola, avulsa dall’intero contesto fattuale, come emerso nella fase istruttoria.
La parte che ricorre, viceversa, inevitabilmente seleziona le prove (il cui “significato” ritiene sia stato travisato) e suggerisce una soluzione.
E però, se -dopo la modifica legislativa- il ricorrente non indicasse specificamente gli atti che assume pretermessi, il suo ricorso sarebbe generico e non autosufficiente (quindi inammissibile); se, viceversa, li indica sembra “indurre in tentazione” il giudice di legittimità, quasi chiedendogli di valorizzarli, facendo quella operazione mentale che rimprovera al giudice del merito di non aver fatto.
Il problema appare alquanto complesso.
Infatti, tutto quel che si può chiedere al giudice di legittimità, nel caso sopra prospettato, è una valutazione in astratto della decisività della prova raccolta e non valorizzata, ovvero raccolta ed equivocamente valorizzata: ipotesi, si badi, concettualmente ben diversa da quella della prova (decisiva) non raccolta (affatto), di cui alla lettera d) del medesimo art. 606 cpp.
Concettualmente diversa, ma, sembrerebbe, operativamente assimilabile.
Infatti: il confronto tra motivazione e atti del processo potrà essere effettuato al solo scopo di accertare se il giudice ha correttamente recepito il “prodotto” dell’attività di formazione della prova (il teste ha detto “bianco”, ma in sentenza si sostiene abbia detto “nero”); ma tale discrasia, in tanto potrà essere rilevante, in quanto l’omissione o l’equivoco abbiano avuto un ruolo determinate nella maturazione della decisione del giudicante. Vale a dire: la Corte di legittimità deve valutare se, introducendo nella trama motivazionale la nozione mancante o la nozione corretta (in luogo di quella equivoca o scorretta), sia prevedibile che il giudice avrebbe diversamente deciso.
Così è accaduto che -in verità, ancor prima della modifica legislativa sopra richiamata- la Corte di cassazione, avendo accertato che le conclusioni di una consulenza tecnica effettuata in sede civile erano incontrovertibilmente tali da non far ritenere provati i fatti posti a fondamento della condanna dell’imputato, ha annullato la decisione del giudice di appello che, sulla base di tale consulenza (da lui erroneamente interpretata) e in riforma della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato l’imputato (sez. quarta, sent. 6552, ud. 6.4.2000, dep. 2.6.2000, ric. Attaguile).
Ciò in quanto -evidentemente- si era verificata l’esistenza di una palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne aveva tratto.
Dunque, in ultima analisi, siamo in presenza di un giudizio di decisività -in astratto- non dissimile dal giudizio che deve essere compiuto in sede di valutazione della censura di omessa assunzione di prova decisiva.
Infatti, a proposito di tale motivo di ricorso (art. 606 lett. d), occorre fare un’ulteriore riflessione.
In breve: se si considera l’omissione con riferimento alla struttura della sentenza, a ben vedere, essa si risolve in un vizio della motivazione, finendo per assimilarsi, come appena detto, alla carenza di motivazione, alla luce degli atti del processo, non valorizzati o malamente interpretati (art. 606 lett. e, dopo la riforma).
Altro discorso, se consideriamo la mancata assunzione di prova con riferimento al capo di imputazione, cioè, in ultima analisi, all’ipotesi di accusa.
Se Tizio è accusato di aver ucciso Caio in un certo giorno, non aver ammesso il mezzo di prova atto a dimostrare che Caio, a quella data, era già morto, costituisce certamente mancata assunzione di prova decisiva. Qui però non è più questione di coerenza della motivazione. Il vizio attiene alla mancata verifica della ipotesi accusatoria e si atteggia come violazione del diritto di difendersi provando.
A proposito della mancata assunzione di prova decisiva (e per ritornare a un argomento già “sfiorato”), pare opportuno ricordare che la giurisprudenza non considera tale la perizia.
La perizia infatti, secondo jus, ormai, receptum, è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile, appunto, al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 lett d) cpp. e tale diniego, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art 606 lett e) cpp (tra le tante: sez. prima, sent. n. 36290, ud. 16.5.2001, dep 8.10.2001, ric. Celotti e altri).
Ciò non è in contrasto con il decisum della sentenza Attaguile, appena citata. Infatti, in essa si faceva questione circa il fraintendimento dell’esito di una consulenza tecnica (contenutisticamente, senza dubbio, assimilabile a una perizia), non circa il mancato esperimento della stessa: una volta ammesso un mezzo di prova (perizia, consulenza o altro), il giudice deve, ovviamente recepirne l’esito in modo corretto, dandone conto nella motivazione, perché, in tal modo, rende possibile il controllo sull’iter logico seguito.
La motivazione infatti è (dovrebbe essere) la spiegazione del perché determinati elementi sono stati utilizzati/interpretati in un determinato modo, giungendo, così, a una certa interpretazione del fatto.
Motivazione e fatto, dunque, sono strettamente intrecciati, ma vanno nettamente distinti in sede di ricorso per cassazione, “strumento processuale” con il quale non si può criticare la ricostruzione del fatto (il prodotto finito), ma si può criticare l’adozione di determinati elementi (gli strumenti adoperati) e i passaggi logici in base ai quali a quegli elementi è stato dato un certo significato (il prodotto semilavorato). Questo, in sintesi, perché la Suprema corte non deve accertare la verità di un assunto.
La Corte di cassazione, infatti, vale la pena di ricordarlo anche per correggere una grave improprietà del linguaggio giornalistico che, a volte, trova spazio persino nelle aule di giustizia, non assolve e non condanna l’imputato, né conferma sentenze o altri provvedimenti, ma rigetta, dichiara inammissibile il ricorso, oppure, accogliendolo, annulla (in tutto o in parte, con rinvio o senza), la sentenza o il provvedimento.
Le “cc.dd. “formule terminative” hanno, evidentemente, un loro perché.
Pertanto, volendo limitare, come ci siamo proposti, il discorso ai vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità è solo quello di vagliare la correttezza logica (oltre che giuridica) del ragionamento svolto per interpretare il fatto (quel fatto). Ragionamento che porta a conclusioni, che i magistrati componenti del collegio di legittimità potrebbero, uti singuli, anche non condividere.
Dunque: nessuna rinnovazione della valutazione delle risultanze acquisite è possibile, né è possibile che la Corte di legittimità formuli un giudizio -diverso da quello espresso dai giudici di merito- sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova.
Insomma, il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute dai giudici del merito; e tali valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice di merito non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso delle prove raccolte.
Ora, poiché la gran parte dei ricorsi per cassazione ha ad oggetto la sentenza di secondo grado (e dunque –anche frequentemente- la sua motivazione), una particolare riflessione meritano i ricorsi che consistono nella denunzia della mancata risposta da parte del giudice di appello a uno o più rilievi proposti con l’atto di impugnazione.
E anche in questo caso, una distinzione è subito necessaria.
Il mancato esame di una richiesta della parte, va tenuto, infatti, distinto dal mancato esame di una argomentazione.
Nel primo caso, la motivazione è certamente carente (a meno che la richiesta non sia assurda o paradossale); nel secondo, potrebbe non esserlo, se l’argomentazione è implicitamente confutata dall’impianto complessivo della motivazione, che -dunque- appare come una universitas, inscindibile e completa.
Ma allora è da chiedersi quando una motivazione può ritenersi completa e dunque, anche sotto questo aspetto, inattaccabile.
Ebbene, è del tutto evidente che la completezza va valutata sia con riferimento al ragionamento giustificativo in sé, sia, appunto, alle richieste delle parti.
Il primo deve toccare tutti i punti della decisione come individuati dalla legge.
Quanto alle seconde, il giudicante deve fornire risposta alle richieste delle parti, nei limiti che si sono prima indicati.
Naturalmente, la ristrettezza degli argini entro i quali deve essere incanalato il ricorso, determina (dovrebbe determinare) anche le modalità, i limiti, i contenuti e, non da ultimo, “lo stile” della sentenza di cassazione. Invero, il fatto che il Legislatore abbia disegnato un mezzo di impugnazione limitato e limitante si riflette anche sulla struttura della sentenza che la Suprema corte è tenuta a rendere.
L’art. 172 comma primo disp. att. cpp, prescrive che i motivi del ricorso siano enunciati, in sentenza, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. E questa volta si tratta, appunto, della motivazione che la Suprema corte è tenuta a rendere.
Per quanto dunque possa essere ricco, facondo, articolato (e, spesso, ripetitivo) il ricorso, compito del giudice di legittimità è quello, tralasciando “il troppo e il vano”, di sintetizzare le “questioni”, per poter dare ad esse adeguata risposta.
Ciò, non infrequentemente, suscita la delusione dei ricorrenti (specie se soccombenti), i quali accusano ormai la Corte di esprimersi per epigrafi, più che per sentenze.
L’appunto non è completamente privo di fondamento, atteso che la motivazione (ancora essa!) della sentenza di cassazione ha e deve avere caratteristiche in parte diverse dalla motivazione della sentenza di merito. Quando infatti la Corte si rifà a precedente e consolidata giurisprudenza, la forma “epigrafica” è più che giustificata; ma, quando affronta e risolve una questione nuova o quando prende posizione su questioni controverse, la “spiegazione” non può che essere accurata, dettagliata e analitica.
La parte (e, dunque, in ultima analisi, il cittadino), come ha diritto ad avere a disposizione leggi chiare, così ha diritto a comprendere -con altrettanta chiarezza- come quelle leggi sono interpretate e perché.
Si tratta di uno dei fondamenti del viver civile o, se si vuole, dei presupposti perché un ordinamento possa dirsi realmente democratico.