Periodo di mare, periodo di vacanze… ma i problemi legati alla circolazione di persone, beni e servizi, non abbandonano nessuno…
Oggi voglio mettervi in guardia da eventuali disservizi in cui ognuno di noi può incorrere nel mettersi in viaggio o nel godersi le meritate ferie!! Ricordatevi che qualsiasi cosa decidiate fare per le vacanze, voi ve la siete meritata sta benedetta vacanza… a differenza dei nostri “Legislatori Illuminati”, siano essi tecnici o “politici professionisti”…
Ad ogni buon conto vi riporto di seguito la normativa e l’indirizzo giurisprudenziale che potrebbe tornarvi utile conoscere al rientro delle vostre meritate vacanze.
Con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è entrato in vigore, a far data dal 21 giugno 2011, il nuovo Codice del Turismo. L’art. 47, riconosce espressamente il “danno da vacanza rovinata”, il quale prevede che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
“L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale”. (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044).
Al riguardo vi debbo mettere in debita luce il fatto che spesso e volentieri gli operatori si rifiutano di corrispondere una somma a titolo di risarcimento o di fornire alternative risarcitorie (per esempio un buono da spendere per una vacanza successiva), sulla base del fatto che la denuncia dell’inadempienza sia stata effettuata decorsi i termini di cui al Codice del Consumo:
Articolo 98. Reclamo.
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Ebbene, non fatevi incantare, una cosa è la singola inadempienza altra cosa è veder rovinata integralmente la propria vacanza, per le prime ipotesi vige l’art. 98 predetto, per le altre il termine decadenziale è quello ordinario.
Si richiama l’orientamento giurisprudenziale dominante (per tutte: Tribunale di Genova, Sez. VI, 5 aprile 2007) secondo cui “in ipotesi di doglianza di vacanza rovinata non si applica l’art. 98, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione ordinaria è posta quando il soggetto che ha già adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivatole dall’inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c. Non, beninteso, nel senso che l’organizzatore debba garantire il buon esito della vacanza, ma – piuttosto – nel senso che esso non debba tenere comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli alla realizzazione della dimensione propria di una “vacanza”.”
Per adesso è tutto… alla prossima settimana ed intanto buone vacanze a tutti… belli e brutti!!!