Sulla revisione della Geografia giudiziaria arrivano anche i pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato che denunciano le gravi carenze dello schema di decreto legislativo. L’Organismo unitario dell’Avvocatura (Oua), che proprio ieri ha proclamato altre due giornate di sciopero, il 20 e 21 settembre, mette in rilievo questa ulteriore e importante novità. E Maurizio de Tilla, presidente Oua, chiede che il Governo si decida a “rivisitare” una materia che continua a incontrare critiche: «La chiusura di 37 Tribunali minori e 220 sezioni distaccate – spiega – ha ricevuto il dissenso netto di migliaia di sindaci e cittadini, la motivata e netta opposizione dell’avvocatura, un parere di incostituzionalità di un noto costituzionalista, il prof. Giuseppe Verde, nonché di altri giuristi e le critiche di diverse sezioni dell’Anm. Ora arrivano i pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (di seguito due schede sintetiche a cura del presidente Oua, Maurizio de Tilla). Ma il Ministro della Giustizia e il Governo fanno finta di niente».

«Nel parere del Senato – aggiunge il presidente Oua – si scrive chiaramente che quanto fatto non va bene, soprattutto in considerazione della chiusura contestuale di uffici di giudici di pace, sedi distaccate e tribunali. Si chiede, infatti, “che: nella modifica dell’assetto territoriale degli uffici del giudice di pace si tenga conto anche della revisione della distribuzione sul territorio di tutti gli uffici giudiziari di primo grado, al fine di evitare la contemporanea soppressione delle sezioni distaccate di tribunale e la drastica riduzione del numero degli uffici del giudice di pace, con l’evidente ablazione del giudice di prossimità”. Non solo, si critica altresì “la scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica dell’assetto territoriale degli uffici del giudice di pace e, dall’altro, alla revisione della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado”.

Nella procedura seguita per l’individuazione degli uffici da mantenere si devono rivedere i criteri applicati per la determinazione della domanda di giustizia. In particolare, è eccessivamente elevata la quantificazione del bacino territoriale di utenza in 100.000 abitanti, la quale non sembra assicurare il mantenimento di un presidio giudiziario adeguato in rapporto al territorio e all’effettiva domanda di giustizia dell’utenza. Ai fini della domanda di giustizia poi non si ritiene adeguato il solo criterio della capacità di smaltimento dei giudici, senza prendere in considerazione altri parametri quali, fra gli altri, la valutazione ponderata del numero complessivo delle iscrizioni e delle sopravvenienze. E sempre in relazione ai criteri da seguire ai fini della decisione sulla soppressione o il mantenimento degli uffici giudiziari, è necessario che si tenga conto delle “specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla ‘situazione infrastrutturale’ e del tasso di impatto della criminalità organizzata”».

«Al Senato – chiarisce – sono indicate specificatamente le realtà che non vanno soppresse: Caltagirone; Sciacca; Lamezia Terme; Rossano; Castrovillari; Paola; Lucera; Cassino; Vigevano; Bassano del Grappa; Pinerolo, Chiavari; Crema; Sanremo; Urbino; Sala Consilina; Lagonegro, oltre ai quattro tribunali abruzzesi (Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano), il cui esame dovrà essere fatto tra tre anni».

«Nell’istruttoria realizzata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – evidenzia il presidente Oua – si individuano, invece, tutti i tribunali che per diverse e fondate ragioni non possono essere chiusi: perché di recente costruzione con notevoli investimenti di risorse pubbliche, perché situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, oppure in ragione della grande estensione territoriale del Circondario, o ancora perché necessari per decongestionare grandi aree metropolitane, oppure perché sono state rilevate incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia».

In conclusione l’Oua avanza la proposta ragionevole di soprassedere dalla soppressione dei tribunali minori (sussistendo anche fondate ragioni di incostituzionalità della normativa), limitando l’intervento alle sezioni distaccate ( non più di 100 da eliminare) e agli uffici dei giudici di pace (ridurre l’elenco a meno di 500).

«Di fronte a così forti e motivate argomentazioni – conclude de Tilla – rimane solo una opzione di buon senso, il dialogo. A tal fine ancora una volta siamo costretti a ricorrere allo strumento della partecipazione democratica e all’astensione con due giornate di sciopero il 20 e 21 settembre. Speriamo, comunque, che agosto porti saggi consigli».

Sintesi dei pareri delle commissioni Giustizia 

Le Commissioni Giustizia del Senato e della Camera e hanno licenziato un importante parere sulla revisione della geografia giudiziaria formulando incisive osservazioni critiche e segnalando numerosi soppressioni da evitare.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro dovrà essere cambiato per rispettare le indicazioni delle Commissioni Giustizia.

Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

La Commissione Giustizia ha ritenuto che nell’esercizio del potere delegato il Governo non si è strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell’articolo1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle “specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale” e del “tasso di impatto della criminalità organizzata” e dall’altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze.

Ha , quindi, ritenuto che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un’adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante.

Del pari ha ritenuto non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall’altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio.

La Commissione Giustizia ha altresì ritenuto che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d’appello de L’Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l’esercizio della delega e non soltanto il differimento dell’efficacia.

La Commissione Giustizia del Senato ha poi individuato i tribunali che non possono essere soppressi nel seguente modo:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali: Caltagirone; Sciacca; Lamezia Terme; Rossano; Castrovillari; Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali: Lucera; Cassino; Vigevano.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell’incidenza eccessiva sui costi dell’amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali: Bassano del Grappa; Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario; Chiavari; Crema; Sanremo; Urbino; Sala Consilina; Lagonegro.

La Commissione Giustizia ha, inoltre, segnalato un elenco di sezioni distaccate che non possono essere soppresse:

ALBANO LAZIALE; ALBENGA; ALTAMURA; AVERSA; AVOLA, CASARANO; CASERTA; CASORIA; DESIO; EBOLI; EMPOLI; FRANCAVILLA FONTANA; GALLARATE; LEGNAGO; LEGNANO; MARANO DI NAPOLI; MARCIANISE; MARTINA FRANCA; GIARRE; MONCALIERI; OLBIA; OSTIA; PONTEDERA; POZZUOLI; RHO; MONOPOLI; SAN DONA’ DI PIAVE; SCHIO; TREVIGLIO; VIAREGGIO; CECINA; PATERNO’; CARBONIA; ISCHIA; PORTOFERRAIO; LIPARI; IMOLA; CHIOGGIA.

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

La Commissione Giustizia ha anzitutto sottolineato che vi sono Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale (in Calabria, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano; in Sicilia Sciacca e Caltagirone; nel Lazio, Cassino; nella Puglia, Lucera).

La Commissione Giustizia ha altresì rilevato che vi sono ulteriori Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche (Castrovillari, Chiavari, Bassano del Grappa).

Vi sono inoltre Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane (Pinerolo ed altri in Piemonte).

Nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall’Anm e dal CSM, non è prevista una Procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell’ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all’alta densità criminale.

La Commissione Giustizia ha altresì rilevato la incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali: nel distretto della Corte d’appello di Salerno, il Tribunale di Sala Consilina; nel distretto di Trieste il Tribunale di Tolmezzo.

Inoltre, le Sezioni distaccate da sopprimere (indicate in 220) vanno fortemente ridotte.

Lo schema di decreto non procede in maniera adeguata all’attuazione del principio di delega previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

Infine, si è osservato che la legge delega n. 148/2011 ha previsto all’art. 1 comma 5 bis (norma introdotta dall’art. 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che “in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L’Aquila e di Chieti è differito di tre anni”.

La predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell’economia, sociale e burocratica che si determinerà nella Regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *