L’ex coniuge con il divorzio perde, ovviamente, ogni diritto ereditario. Tuttavia (come si è già detto: vedi articolo correlato a questo) la riforma della normativa divorzile (legge n. 898/70 e successive modifiche), per sopperire alla situazione per cui, con la morte del soggetto obbligato, in genere il marito, la donna perde la possibilità di continuare a percepire l’assegno periodico essenziale per la propria sopravvivenza, ha inserito una disposizione (l’art. 9 bis) secondo la quale “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità…”.
Secondo la disciplina vigente tuttavia, affinché dopo la morte del marito, obbligato al mantenimento, la moglie possa richiedere agli eredi il versamento dell’assegno periodico o di una somma in un’unica soluzione, sono necessari tre presupposti:
A) Che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile (non percepito però come assegno “una tantum”).
B) Che non abbia contratto nuovo matrimonio;
C) Che si trovi in stato di bisogno.
Per la determinazione materiale dell’assegno periodico a carico dell’eredità, una volta accertato il diritto, il Tribunale dovrà valutare: l’entità dell’assegno divorzile, l’entità del bisogno, la percezione eventuale di pensione di reversibilità, e deve considerare ancora l’entità dei beni caduti in successione, il numero, la qualità e le condizioni economiche degli altri eredi.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE CON LA SENTENZA 1253 DEL 27 GENNAIO 2012.
Il punto più contestato in diritto è quello dello “stato di bisogno”, laddove la locuzione usata fa pensare ad un carattere alimentare dell’assegno e non piuttosto ad un bisogno inteso in senso lato.
Dal momento che è statisticamente rilevante il numero di donne che, titolari del mantenimento, sopravvivono agli uomini, la questione sta diventando importante e la Cassazione è intervenuta con la recentissima sentenza sopra indicata, chiarendo alcuni aspetti che riguarderanno un numero consistente di interessate.
Per inciso la Cassazione era già intervenuta sul punto del 2004 con la sentenza n. 3647 in un processo nel quale era stata sollevata eccezione di costituzionalità nell’art. 583 c.c. nella parte in cui non prevedeva che in assenza di soggetti successibili, l’eredità si potesse riconoscere al coniuge divorziato.
La Corte Suprema tuttavia escludeva tale possibilità, in quanto la stessa Costituzione aveva rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore, il quale aveva escluso che il coniuge divorziato potesse partecipare all’eredità proprio in quanto il divorzio comporta ipso iure la cessazione di ogni rapporto.
Rilevava la Corte come, comunque, la legge divorzile avesse lasciato delle espresse garanzie per la donna superstite sia con l’articolo 9 bis, nell’ipotesi in cui l’ex coniuge superstite si dovesse trovare in stato di bisogno, sia prevedendo il diritto di partecipare alla pensione di reversibilità, nel caso concorrendo con il secondo coniuge, sempreché il primo risultasse titolare di un assegno divorzile.
UNA SITUAZIONE FREQUENTE
La questione posta al giudizio della Corte Suprema riguardava il caso di una donna la quale si era vista respingere dalla Corte di Appello di Firenze la propria domanda di ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità stante l’opposizione degli eredi, avendo ritenuto la stessa Corte di Appello che l’anziana donna non si trovasse affatto nella “situazione di bisogno” indicata dalla legge.
Il ricorso alla Corte Suprema sostanzialmente verteva proprio sull’interpretazione da darsi a tale locuzione, laddove la ricorrente faceva presente di aver subito la separazione e poi il divorzio non per sua colpa, ma per l’abbandono da parte di un facoltoso marito, ricordava inoltre di essere proprietaria soltanto di un piccolo appartamento di quattro vani, di percepire la pensione di invalidità di 420 euro, di aver risparmi da parte per circa 10mila euro e di aver sempre sopravvissuto solo grazie all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge di 944 euro.
Una volta venuto a mancare quest’ultimo, la ricorrente non era più in grado non solo di mantenere il proprio tenore di vita, ma neanche di provvedere adeguatamente a sé stessa.
Gli altri eredi rilevavano ex adverso che, per migliorare il proprio reddito avrebbe facilmente potuto affittare una camera del proprio appartamento, e che comunque allorché il marito era in vita, la donna aveva percepito importi ingenti per il mantenimento per una somma, nel tempo, che superava ampiamente i 100mila euro.
Del resto precisavano gli eredi, la norma era chiarissima nello stabilire il diritto all’assegno a carico dell’eredità solo in ipotesi nelle quali fosse rilevabile una situazione di bisogno, e cioè ove si ravvisasse la necessità di un minimum per sopravvivere, ipotesi che evidentemente non sussisteva nella fattispecie.
L’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA CORTE SUPREMA
La Cassazione ha dato ragione agli eredi, contestando e non condividendo la tesi della ricorrente secondo la quale lo stato di bisogno possa configurarsi anche in situazioni che non escludono in assoluto in capo all’ex coniuge superstite la sussistenza di risorse o disponibilità di mezzi astrattamente sufficienti ad un parziale soddisfacimento delle necessità primarie della vita.
Infatti sempre a detta della Corte, l’interpretazione da dare all’art. 9 bis della legge divorzile, è quello che di una effettiva mancanza di risorse economiche occorrenti per soddisfare le esigenze essenziali o primarie della vita.
Alla luce di tale orientamento ne deriva il mancato riconoscimento di tale assegno anche in favore del coniuge che già goda di un pur minimo trattamento pensionistico o al quale venga attribuita una parte dell’assegno di reversibilità.
Il carattere alimentare dell’assegno previsto dalla legge è secondo la Corte Suprema, difficilmente contestabile per il chiaro riferimento allo stato di bisogno e anche perché tale assegno non può che avere natura assistenziale e va distinto da quello divorzile che ne costituisce il presupposto giuridico, ma che è fondato su tutti altri principi solidaristici e non sulla necessità di garantire gli alimenti.
UNA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA FORSE NON CONFORME AD UN SENSO DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE
Al di là della legge e considerando la vicenda nei suoi termini reali, da un lato troviamo una donna in età avanzata la quale godeva di un reddito adeguato grazie non tanto all’assegno di invalidità di circa 400 euro ma soprattutto grazie all’assegno del marito di circa 1.000 euro attribuitole mediante la pronuncia divorzile.
Con la morte del marito ne deriverà la perdita dell’assegno con il solo diritto della anziana donna al modesto trattamento pensionistico, mentre dall’altra parte sussiste un rilevante patrimonio ereditario, al quale tuttavia la donna non può più attingere non essendo erede.
Di fatto la Cassazione ha dunque riconfermato che la ricorrente dovrà vivere con l’assegno dell’Inps attribuendo agli altri eredi l’intero asse ereditario
Sembra che la Cassazione si sia più preoccupata di evitare un proliferare di cause in caso di un diverso orientamento, laddove si sarebbe aperta la porta ad innumerevoli azioni, intasando i tribunali con un numero rilevante di domande giudiziali, (tra l’altro non essendo facile definire in termini esatti l’esistenza o meno dello stato di bisogno ove si fosse distaccato il criterio del mero carattere alimentare) piuttosto che applicare la giustizia in senso meno formale ma più attinente alla realtà.