Con la circolare n. 79 dell’8 giugno 2012 l’INPS ha comunicato che sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare annuale e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, ai fini della corresponsione dell’assegno per il  nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, alle diverse tipologie di nuclei.

L’assegno per il nucleo familiare – comunemente conosciuto anche come ANF – è una prestazione temporanea a sostegno del reddito destinata alle famiglie con redditi inferiori ai limiti annualmente stabiliti e può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti (anche con contratto di apprendistato e part-time) presentando apposita domanda al proprio datore lavoro entro il 30 giugno.

Attenzione però: il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda – che dipende unicamente dal fatto che il periodo per il quale normalmente si richiede l’assegno familiare decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo – non è assolutamente perentorio in quanto il modello (cioè MOD. ANF/DIP – COD.SR16 reperibile sul sito www.inps.it per i lavoratori iscritti all’INPS ovvero MOD. ANF reperibile sul sito www.inpgi.it per i lavoratori iscritti all’INPGI) si deve presentare nel momento in cui sorge il diritto; il limite generale è invece rappresentato dal termine di prescrizione quinquennale.

In sostanza, qualora la domanda venga presentata dal lavoratore dopo l’insorgenza del diritto, in qualunque momento dell’anno ciò dovesse accadere, gli arretrati gli saranno corrisposti nel limite massimo di 5 anni che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell’assegno. Inoltre, il lavoratore che abbia richiesto l’erogazione dell’assegno familiare – unico per l’intero nucleo familiare – è tenuto a comunicare al datore di lavoro, nel termine di trenta giorni, l’insorgenza di eventuali variazioni che incidono sui requisiti per l’erogazione dell’assegno ovvero sulla misura dell’assegno stesso (per esempio ingresso o uscita di taluni soggetti dal nucleo familiare per nascita o per compimento della maggiore età); misura quest’ultima, che è calcolata infatti in relazione alla composizione del nucleo familiare e al reddito annuale complessivo dell’intera famiglia.

Solo in taluni casi espressamente previsti, relativi a particolari situazioni ovvero composizioni del nucleo familiare, l’ erogazione dell’ANF è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’ Istituto previdenziale; questo comporta che il lavoratore debba richiedere all’Istituto stesso – mediante presentazione di apposita domanda di autorizzazione che attualmente può avvenire esclusivamente per via telematica ovvero mediante Patronato o Contact Center per quanto riguarda l’INPS – di poter includere nel proprio nucleo familiare taluni soggetti che si trovano in situazioni particolari.

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