Il decreto legge n. 98/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria aveva stabilito che, anche per l’anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, fossero soggette – previa fissazione mediante decreto ministeriale dell’importo massimo agevolabile e del requisito del limite di reddito annuo – alla “cd. detassazione” vale a dire all’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata del 10% in luogo dell’aliquota IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali.
Dunque, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012, è stato stabilito finalmente che per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile ad un importo massimo lordo pari ad euro 2.500,00 – sempre che tale importo abbia la natura del “salario di produttività” sopra specificata – e solo per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno d’imposta 2011 abbiano conseguito un reddito non superiore ad euro 30.000,00 al lordo delle somme assoggettate, nello stesso anno 2011, all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 93/2008.
Al di là della tanto chiacchierata “stretta” alla detassazione derivante dal restringimento per l’anno 2012 (rispetto all’anno 2011) dei limiti di accesso alla detassazione – che evidentemente restringerà la cerchia dei beneficiari dell’agevolazione fiscale – ai lavoratori che sono prossimi alla presentazione della richiesta per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 potrebbe interessare sapere che i salari di produttività conseguiti nell’anno 2011, e assoggettati alla prevista detassazione, concorreranno a costituire il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione e l’erogazione dell’assegni stessi.