Alla luce dei mutati e consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, l’INPS con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla circolare n. 31 del 2 marzo 2012 relativa alla fattispecie particolarmente rilevante della prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali su denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Ferma restando la regola introdotta dall’art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/95 della prescrizione quinquennale dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti che consentono il mantenimento della prescrizione decennale, l’Istituto ha fornito chiarimenti in modo particolare sui termini e sulle modalità di presentazione della denuncia quale idoneo atto conservativo del termine prescrizionale decennale.
La denuncia di omissione contributiva da parte dei soggetti interessati e legittimati ad ottenere il riconoscimento della contribuzione omessa da parte di un soggetto tenutovi per legge, per poter consentire al lavoratore di usufruire effettivamente della possibilità di allungare i termini prescrizionali da cinque a dieci anni, deve essere presentata all’Istituto prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi dei quali si richiede il recupero. Per cui, sempre secondo le istruzioni fornite dall’INPS, una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza del versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.; qualora sia il datore di lavoro ad effettuare il versamento spontaneo dei contributi oltre il termine di cinque anni di cui sopra, l’Istituto deve procedere d’ufficio al rimborso.