Abbiate pazienza cari lettori… ma per il sottoscritto è una questione di principio!
Lo Stato ed i suoi organi, impersonificati dai nostri amministratori e politici, non può farsi beffa delle regole del diritto per la soddisfazione di una crisi che hanno generato questi stessi signori che oggi invocano sacrifici…
Il caso di questa settimana riguarda una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza del 21 marzo 2012 n° 4516 (leggibile nei documenti correlati a questo articolo), con la quale finalmente i Giudici del diritto hanno sancito l’illegittimità parziale delle cartelle di pagamento nel caso in cui non emerga in modo del tutto chiaro, limpido ed immediatamente intellegibile il calcolo attraverso il quale si arriva al risultato degli interessi dovuti sulle somme da riscuotere…
Io mi chiedo sempre… a fronte dei principi del Buon Andamento ed Imparzialità della Pubblica Amministrazione, principi giuridici previsti dalla nostra Costituzione (art. 97) costruita e approvata a seguito di anni bui dove le manganellate e le deportazioni erano all’ordine del giorno… ma… ci voleva la Cassazione per arrivare a far dichiarare una cosa di questo genere?… in applicazione dei principi sopra richiamati l’azione di ogni pubblica amministrazione deve ispirarsi ai seguenti principi: 1. economicità; 2. rapidità; 3. efficacia; 4.efficienza; 5.miglior contemperamento dei vari interessi.
Alla luce di questi principi mi chiedo che fine ha faremo di fronte ad un bando di gara emesso dal nostro “Salvatore Illuminato”, l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ad interim è anche Ministro dell’Economia, per l’acquisto di ulteriori 400 auto-blu per un costo complessivo di € 10.000.000,00; in tempi di crisi si chiedono sacrifici ma si continuano a sminkiare i nostri soldi… Potevano usare quei soldi per adeguare l’azione di accertamento al principio della Cassazione…
Comunque che ben venga la detta sentenza… ora ci aspettiamo che sia Equitalia in tutte le sue diramazioni societarie, sia direttamente l’Agenzia delle Entrate si prostrino innanzi il suddetto indirizzo giurisprudenziale e conformino tutta l’attività di liquidazione del dovuto da parte dei cittadini specificando come si arriva alla somma complessiva degli interessi dovuti… la cosa è di non poco rilievo, infatti, il contenzioso tributario ha pendenti ancora dei casi che risalgono nel tempo fino a raggiungere a volte anche i 20 anni di contenzioso… gli interessi pertanto possono incidere sulla singola pretesa tributaria anche fino al 25% dell’intero importo dovuto…
Impugnate gente… impugnate…
Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4516 del 21 marzo 2012