Dal 1° aprile 2012 è affidata alle ASL, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata delle lavoratrici madri dal lavoro per il caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione delle lavoratrici.
Modificando l’art. 17 del D.Lgs. 151/2011, l’articolo 15 del D.L. 5/2012 (cd. Decreto semplificazioni) ha affidato solo alle ASL la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro – per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza – fino ad ora attribuita in via esclusiva alle Direzioni territoriali del lavoro che, nell’ambito di questa nuova ripartizione di competenze in un’ottica di semplificazione per i cittadini e le imprese, continueranno invece a procedere nelle ipotesi in cui esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Dunque, secondo i primi chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.2 del 16 febbraio 2012, al fine di dare ai servizi competenti delle ASL il tempo di organizzarsi per il rilascio dei provvedimenti di astensione per le gravi complicanze, gli uffici delle Direzioni territoriali continueranno ad istruire le pratiche che potranno essere definite entro il 31 marzo 2012 per cui, solo a partire dal 1° aprile 2012, troveranno applicazione concreta le modifiche introdotte.
In termini pratici, a partire da tale data, le donne interessate a chiedere l’interdizione dal lavoro per motivi legati alle loro condizioni di salute, dovranno rivolgersi direttamente alla ASL non andando più incontro ai problemi che crea l’attuale procedura ancora in corso – rilascio del certificato medico da parte di un ginecologo del SSN; visita presso una struttura pubblica se il certificato è fornito da un ginecologo privato; rinnovo del certificato nel corso della gravidanza per il prolungamento del periodo di interdizione; certificato del datore di lavoro nel caso di astensione dovuta a condizioni di lavoro incompatibili con la gravidanza; presentazione dell’intera pratica prodotta alla DPL per il rilascio dell’autorizzazione – nonché l’approccio “non sanitario” alla procedura da parte della DPL.