In data 7 febbraio 2012 il Ministero del Lavoro ha rilasciato il Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2012 nel quale ha reso noto che, per l’anno corrente, sarà effettuata un’attività di verifica di tutte le aziende del territorio nazionale indirizzata particolarmente al contrasto del “lavoro nero”.
Il contrasto al lavoro nero è, sin dagli ultimi mesi dello scorso anno, l’obiettivo principale delle attività di vigilanza degli organi ispettivi in quanto la normativa di legge attuale sanziona in maniera rigorosa il datore di lavoro che impieghi lavoratori sommersi cioè i lavoratori per i quali non siano state effettuate tutte le comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tra i settori merceologici individuati nel Documento come i principali destinatari di tali verifiche sono contemplati anche i c.d. “pubblici esercizi” – ristoranti, bar, discoteche e similari – in quanto in tali attività commerciali le analisi statistiche del Ministero del lavoro confermano che il ricorso al lavoro nero è frequente soprattutto nei periodi di maggior affluenza (giorni festivi e weekend).
Tali dati, però, risultano difficilmente comprensibili con riferimento proprio al settore dei pubblici esercizi ai quali la normativa di legge vigente e/o i Contratti Collettivi Nazionali di categoria offrono la possibilità di ricorrere a strumenti flessibili di impiego regolare della manodopera appunto nei casi di necessità ovvero nei momenti di punta dell’attività lavorativa: banqueting, ricevimenti, fine settimana e eventi non determinati preventivamente.
Infatti, i datori di lavoro dei pubblici esercizi possono instaurare rapporti di lavoro subordinato in regime di flessibilità servendosi del c.d. “lavoro extra o di surroga” – cioè assunzioni per un massimo di tre giorni lavorativi – oppure del lavoro intermittente, anche detto chiamata (Job on Call), con il quale l’azienda ha la possibilità, previa instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato continuativo, di chiamare in servizio il lavoratore solo quando ne abbia la reale necessità retribuendolo, quindi, solo per le giornate effettivamente lavorate.
Dunque, perché allora i datori di lavoro che operano nei suddetti settori preferiscono esporsi al rischio della “maxisanzione” per lavoro nero (euro 3.000,00 per ciascun lavoratore interessato oltre euro 150,00 per ogni giornata accertata di lavoro nero) se hanno a disposizione strumenti ottimali per la corretta gestione dei lavoratori conformemente alle proprie esigenze?